Costituzione

PREAMBOLO

 

 

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran, che è espressione dei fondamenti culturali, sociali, politici ed economici della società iraniana, è basata sui principi e sulle norme del’Islam, in conformità alle autentiche aspirazioni della comunità islamica. Tale aspirazione fondamentale si è manifestata nella natura della grande Rivoluzione islamica dell’Iran e nel corso delle lotte del popolo musulmano che, dall’inizio sino alla vittoria, l’ha espressa nelle esplicite e ferme parole d’ordine di tutti i gruppi sociali. Ora, all’alba di questa grande vittoria, il nostro popolo ne cerca con tutta la propria forza la realizzazione completa.

   La caratteristica fondamentale di questa Rivoluzione, rispetto ad altri movimenti sorti in Iran nell’ultimo secolo, risiede nel suo essere islamica e nel suo riferirsi ad una scuola di pensiero. Il popolo musulmano dell’Iran, che si era già mobilitato nel movimento per la monarchia costituzionale contro il dispotismo, e nel movimento anticolonialista per la nazionalizzazione del petrolio, grazie a queste dure esperienze aveva compreso che la ragione principale dell’insuccesso di tali movimenti era costituito dalla mancanza di un’ispirazione dottrinale per le loro lotte. Sebbene nelle recenti mobilitazioni il pensiero islamico e la guida dei sapienti religiosi militanti avessero svolto un ruolo rilevante e basilare, tuttavia quei movimenti non ottennero la vittoria, e rapidamente declinarono, perché le lotte si erano allontanate dalle originali posizioni islamiche.

   Di conseguenza la vigile consapevolezza del popolo, guidato dall’eminente Marja-e Taqlid (la fonte di imitazione nel campo della giurisprudenza islamica), Ayatollah Imam Khomeini, si rese conto che il movimento avrebbe dovuto seguire la nobile dottrina e scuola islamica. Questa volta i sapienti religiosi militanti, che erano sempre stati in prima fila nei movimenti popolari, e sotto la sua guida gli scrittori e gli intellettuali fedeli ai valori, diedero vita ad un nuovo movimento. L’inizio di quest’ultima mobilitazione del popolo iraniano si colloca nell’anno 1382 del calendario lunare dell’Egira, corrispondente all’anno 1341 del calendario solare dell’Egira (1962 del calendario gregoriano).

 

Le prime fasi del movimento

 

   La struggente protesta dell’Imam Khomeini contro la “Rivoluzione Bianca”, generata dalla cospirazione americana e che costituiva un passo avanti verso il rafforzamento del dispotismo ed il consolidamento della dipendenza politica, culturale ed economica dell’Iran dall’imperialismo mondiale, fu il fattore che suscitò la mobilitazione unitaria del popolo. Essa diede vita alla grande e tragica insurrezione della comunità islamica del mese dikhordad dell’anno 1342 (Giugno 1963), la quale segnò l’inizio reale di una sollevazione grande ed estesa e manifestò, consolidandolo, il ruolo centrale dell’Imam Khomeini nella Rivoluzione. Nonostante l’Imam venisse esiliato dall’Iran a causa della sua opposizione alla vergognosa legge delle Capitolazioni (che garantiva totale immunità legale per i consiglieri americani), il suo legame con il corpo sociale si rafforzò. Il popolo musulmano dell’Iran, e in particolare gli intellettuali impegnati e i sapienti religiosi combattenti, portarono avanti la lotta malgrado l’esilio, il carcere, le torture e le esecuzioni capitali.

   I gruppi consapevoli e responsabili della società continuarono l’opera di illuminazione dell’opinione pubblica dalle roccheforti delle moschee, dei centri teologici e delle università. Ispirandosi alla fertile dottrina rivoluzionaria dell’Islam, essi intrapresero sforzi incessanti e fruttuosi per l’innalzamento del grado di consapevolezza e vigilanza dottrinale e rivoluzionaria del popolo musulmano.

   Il regime dispotico, che cominciava a tentare di distruggere il movimento islamico aggredendo brutalmente il centro teologico Faiziyyeh di Qom, l’Università ed altri centri rivoluzionari, fece ricorso ai metodi più selvaggi e spietati per soffocare il furore rivoluzionario del popolo. La popolazione musulmana dell’Iran pagò ancora la propria ferma determinazione e volontà di continuare la lotta al prezzo dei plotoni d’esecuzione, delle torture barbare, delle lunghissime incarcerazioni.

   Il sangue di centinaia di uomini e donne, giovani e ricchi di fede, che all’alba cadevano sotto i colpi dei carnefici al grido “Allah’u Akbar” (Dio è grande) o nelle strade e nei vicoli diventavano bersagli dalle pallottole del nemico, assicurò il proseguimento della Rivoluzione. I frequenti messaggi e appelli dell’Imam Khomeini, rivolti nelle occasioni più diverse, resero sempre più profonde la consapevolezza e la determinazione della comunità musulmana.

 

Lo Stato islamico

 

   Il progetto dello Stato islamico, fondato sul principio della Wilayat al-Faqih (Autorità suprema del Giurisperito), quale fu presentato dall’Imam Khomeini nel periodo culminante della repressione politica operata dal regime dispotico, creò nel popolo musulmano un nuovo e consistente incentivo: esso preparò la strada per la lotta ispirata alla scuola islamica e rafforzò gli sforzi dei Musulmani impegnati e combattenti sia all’interno sia all’esterno del Paese.

   Il movimento proseguì in questo percorso fino a quando le insoddisfazioni e la fermezza del furore crescente della popolazione, causate dalle pressioni e repressioni crescenti nel Paese, e in tutto il mondo l’eco e i riflessi della lotta delle guide religiose e degli studenti impegnati, scossero violentemente le basi del potere del regime: quest’ultimo, e i suoi padroni, furono così costretti ad allentare la pressione e la repressione e a cercare una sorta di distensione nell’ambiente politico, illudendosi di poter impedire la propria disfatta ormai certa. Ma il popolo insorto, consapevole e risoluto, sotto la guida ferma dell’Imam sempre indomo, avviò ed estese a tutto il Paese la propria vittoriosa e unitaria insurrezione.

 

L’ira della Nazione

 

   Il giorno 17 dey dell’anno 1356 (7 Gennaio 1978), la pubblicazione da parte del regime al potere di uno scritto ingiurioso contro il rango sacro dei sapienti religiosi e in particolare dell’Imam Khomeini accelerò lo slancio del movimento facendo esplodere l’ira della popolazione in tutto il Paese. Il regime tentò di controllare il furore del popolo e di soffocare definitivamente l’insurrezione di protesta mettendo a ferro e fuoco il Paese, ma ottenne soltanto di far affluire sangue ancora più copioso nelle vene della Rivoluzione.

   Le celebrazioni commemorative dei martiri nel settimo e nel quarantesimo giorno della loro uccisione facevano battere più forte il cuore della Rivoluzione, e il movimento acquisiva sempre nuova vita in tutto il Paese.

   L’impulso più forte giunse quando tutte le organizzazioni del Paese parteciparono attivamente agli scioperi unitari ed alle dimostrazioni di piazza, che causarono il crollo finale del regime dispotico. La solidarietà diffusa di uomini e donne di tutte le tendenze religiose e politiche e la loro partecipazione unitaria alla lotta furono determinanti: in particolare, lo fu il ruolo attivo e onnipresente delle donne in ogni momento di questa grande lotta sacra. Scene di madri che, con i loro bimbi fra le braccia, marciavano senza paura verso i luoghi degli scontri e sotto i tiri del nemico, testimoniarono il contributo rilevante e decisivo offerto alla lotta da questa grande parte della società.

 

Il prezzo pagato dal popolo

 

   Il giovane albero della Rivoluzione, irrorato dal sangue di più di sessantamila martiri e di centomila feriti, al prezzo di miliardi di tuman in perdite materiali, diede i suoi frutti dopo poco più di un anno di lotte ininterrotte e incessanti, al grido di “Indipendenza, libertà, Stato islamico”. Questo grande movimento, sostenuto dalla fede, dall’unione e da una guida risoluta nelle fasi drammatiche e cruciali, oltre che dal sacrificio del popolo, giunse alla vittoria, riuscì a distruggere tutti i calcoli dell’imperialismo e le istituzioni ad esso legate, e diede vita ad un capitolo nuovo della storia delle rivoluzioni popolari di tutto il mondo.

   Il 21 e il 22 bahman dell’anno 1357 (10 e 11 Febbraio 1978) furono i giorni in cui la monarchia, il dispotismo interno e l’egemonia straniera che lo dominava, crollarono dalle fondamenta. Con questo grande trionfo, la prima fase dello Stato islamico tanto a lungo desiderato dal popolo musulmano annunciò la vittoria finale.  

   Il popolo iraniano unito, insieme ai giureconsulti religiosi e alle autorità musulmane e alla Guida Suprema, manifestò in un referendum la propria ferma e decisiva determinazione di fondare la Repubblica Islamica. Il 98,2 per cento dei votanti espresse voto favorevole alla Repubblica Islamica.

   Ora, la Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran, in quanto esprime le aspirazioni delle istanze politiche, sociali, culturali ed economiche della società, deve preparare il terreno per il consolidamento delle basi dello Stato islamico e presentare il nuovo programma per l’edificazione del governo del Paese sulle rovine del precedente regime corrotto.

 

La forma dello Stato nell’Islam

 

   Nella concezione islamica la forma dello Stato non scaturisce da particolari situazioni sociali o dalla supremazia di un individuo o di un gruppo: è invece l’espressione degli ideali politici di un popolo, unificato dalla stessa religione e dallo stesso modo di pensare, che dà a se stesso un’organizzazione, grazie alla quale nel corso della propria evoluzione spirituale possa aprirsi la via verso la meta finale, movendo cioè verso Dio.

   Nel suo processo di perfezionamento rivoluzionario il nostro popolo si è liberato dalla polvere e dal sudiciume della tirannia e delle influenze culturali straniere e corrotte, per tornare alla dottrina e alla visione del mondo islamica. Ora esso sta per edificare una società esemplare sulla base delle norme islamiche.

   Compito di questa Costituzione è creare le condizioni per il radicamento delle convinzioni del movimento e il terreno favorevole affinché l’essere umano possa nutrirsi dei supremi valori della dottrina universale dell’Islam.

   In considerazione dell’ispirazione islamica della Rivoluzione dell’Iran, che ha rappresentato un movimento verso la vittoria di tutti gli oppressi sugli oppressori, la Costituzione prepara il terreno affinché tale rivoluzione prosegua sia all’interno che all’esterno del Paese. In particolare si impegna nell’allargamento dei rapporti internazionali con altri movimenti islamici e popolari affinché si renda possibile la creazione di un’unica comunità mondiale (“In verità, l’Islam è la vostra comunità, una comunità per tutti, ed Io sono il vostro Creatore. Adorate dunque [l’unico Dio].” Corano, 21: 92).

   In forza della natura propria di questo grande movimento, la Costituzione garantisce contro ogni forma di tirannide sociale o ideologica e contro la monopolizzazione dell’economia, liberandosi dal dispotismo, e si impegna a rendere il popolo padrone del proprio destino (“Egli li allevia dei fardelli e delle catene che pesano su di loro.” Corano, 7: 157).

   Nella creazione delle basi e delle istituzioni politiche, che costituiscono il fondamento della società, secondo l’impostazione dottrinale la responsabilità di governare e amministrare il Paese sarà affidata a persone rette e fidate (“I Miei servi giusti erediteranno la terra.” Corano,  21: 105).

   L’attività legislativa, che è espressione dei principi che governano la società, sarà attuata in conformità al Corano e alla Sunnah (Tradizione). Di conseguenza si rende necessario e importante un suo controllo attento e preciso da parte di persone giuste, virtuose, impegnate e che abbiano una buona conoscenza teologica e giuridica dell’Islam (fuqaha al-adil).

   Lo Stato, poiché suo scopo è favorire la crescita delle persone nella direzione del piano divino, deve preparare il terreno favorevole al manifestarsi e al fiorire delle capacità, così che si rivelino le caratteristiche divine degli uomini (“Adottate un’indole divina.” Tradizione). Ciò potrà realizzarsi soltanto attraverso la partecipazione attiva e diffusa di tutti i membri della collettività alla trasformazione della società.

   In vista di questo scopo la Costituzione prepara il terreno favorevole per tale partecipazione a tutti i livelli politici e in tutte le sedi decisionali per tutti i gruppi della società, affinché nel processo del perfezionamento umano ogni persona diventi artefice e responsabile della crescita, dello sviluppo e dell’orientamento. Questa sarà l’autentica realizzazione dello Stato dei diseredati sulla terra (“Noi vogliamo beneficare i diseredati e farne gli eredi e la guide della terra.” Corano, 28: 5).

 

L’Autorità del Giurisperito Giusto

 

   Essendo fondata sul principio della continuità dell’Imamato e della Wilayatil-Amr, la Costituzione preparerà il terreno perché i giurisperiti islamici dotati di tutti i requisiti richiesti, e la cui funzione di riferimento venga riconosciuta dal popolo (“Affidate l’amministrazione ai sapienti religiosi, coloro che vigilano su quanto Dio consente e quanto Dio vieta.”. Tradizione contenuta in Tuhaf al-‘uqul, pag. 176), possano esercitare la funzione di guida e garantire il retto operare delle diverse istituzioni in adempimento al loro dovere islamico.

 

L’economia come un mezzo, non come un fine

 

   Il consolidamento delle istituzioni economiche si fonda sulla risposta ai bisogni della persona nel corso della sua crescita e del suo perfezionamento e non, come in altri sistemi economici, sulla concentrazione e l’accumulazione delle ricchezze o sulla ricerca del profitto.

   Nelle ideologie materialiste l’economia costituisce l’obiettivo, diventando fattore di distruzione, corruzione e privazione. Nell’Islam invece l’economia è un mezzo che, in quanto tale, non può fornire altro che il sistema migliore per giungere al fine.

   Secondo questa concezione il programma economico islamico è finalizzato a creare il terreno favorevole alla manifestazione della creatività dell’essere umano. Di conseguenza lo Stato islamico ha il compito di garantire possibilità eguali e adeguate e lavoro per tutte le persone, e di soddisfare i bisogni più urgenti affinché il percorso di perfezionamento non si interrompa.

 

La donna nella Costituzione

 

   Nella creazione delle istituzioni sociali islamiche le forze umane, che fino ad ora sono state tutte al servizio dello sfruttamento straniero, ritroveranno la propria vera identità e riacquisiranno i propri umani diritti. E’ naturale che in tale processo le donne, che dalla passata tirannide hanno subito una maggiore oppressione, debbano essere in maggior misura reintegrate nei loro diritti.

   La famiglia è la cellula fondamentale della società ed il centro principale della crescita ed elevazione spirituale delle persone. Principio fondamentale nella formazione della famiglia, che rappresenta il terreno e la fonte principale della crescita e del perfezionamento dell’essere umano, è la concordia dei pensieri e degli ideali, ed è dovere dello Stato islamico creare le possibilità che consentano di giungere a questo fine.

   In questa concezione dell’unità familiare, la donna, in quanto elemento sociale, viene riscattata dalla condizione di “oggetto” o di “strumento di lavoro” a servizio del consumismo e dello sfruttamento. Mentre riacquista l’importante dovere e il rispettabilissimo ruolo di madre nel crescere esseri umani devoti ai propri ideali, la donna è presente in prima linea accanto agli uomini, combatte nelle diverse attività dell’esistenza, e quindi nella concezione islamica le è affidata una responsabilità maggiore e le sono riconosciuti un valore ed una dignità superiori.

 

L’esercito islamico

 

   La fede e la dottrina sono il principio ed il criterio fondamentale a cui ci si richiama nella formazione e nell’equipaggiamento delle forze di difesa del paese. Di conseguenza l’esercito della Repubblica Islamica ed i Guardiani della Rivoluzione vengono costituiti conformemente a tale proposito. Ad essi non è affidata soltanto la responsabilità di difendere le frontiere, ma anche un compito di fede, la sacra battaglia per tutelare il bene e proibire il male secondo la volontà di Dio per la diffusione del governo divino nel mondo (“Allestite contro di loro forze e cavalli quanto potete per terrorizzare il nemico di Dio e vostro.” Corano, 8: 60).

 

Il potere giudiziario nella Costituzione

 

   Il problema del potere giudiziario, che tutela i diritti del popolo in linea con il movimento islamico mirando a prevenire deviazioni all’interno della comunità islamica, riveste importanza vitale. Per questa ragione è stata prevista la creazione di un sistema giudiziario fondato sulla giustizia islamica e composto di magistrati giusti e profondi conoscitori delle norme religiose. Tale sistema, considerata la sua importanza fondamentale e  il suo impegno nell’operare come scuola di pensiero e di azione, deve tenersi lontano da relazioni malsane (“E quando giudicate fra gli uomini, giudicate secondo giustizia.” Corano, 4: 58).

 

Il potere esecutivo

Dal momento che riveste un’importanza particolare nell’esecuzione delle leggi e delle prescrizioni islamiche, con lo scopo di giungere all’instaurazione nella società di un sistema di rapporti improntati a giustizia, e poiché ciò è indispensabile alla preparazione di un terreno favorevole al raggiungimento degli obiettivi ultimi, il potere esecutivo deve aprire la via alla creazione di una società islamica. Di conseguenza ogni sistema che precluda o intralci l’ottenimento di questa meta è ritenuto condannabile dal punto di vista islamico, quindi alla burocrazia edificata dai provvedimenti del regime tirannico subentrerà un ordinamento esecutivo tale da svolgere con maggiore efficienza e celerità le funzioni amministrative.

 

I mezzi di comunicazione di massa

 

   I mezzi di comunicazione di massa (radio, televisione) devono porsi al servizio del processo di perfezionamento della Rivoluzione islamica e della diffusione della cultura islamica: in quest’ambito, devono trarre profitto dal sano apporto di concezioni diverse, e prevenire con impegno la diffusione di quanto sia deleterio e contrario all’Islam.

   E’ compito di ognuno l’applicazione dei principi di tale legge, che considera quale scopo principale la libertà e la dignità dell’essere umano ed apre la via alla crescita e al perfezionamento delle persone.

   E’ necessario che la comunità musulmana, attraverso l’elezione di responsabili esperti e fedeli ed esercitando una sorveglianza continua sul loro operato, partecipi attivamente all’edificazione della società islamica, con la speranza che la creazione di una società islamica esemplare possa diventare un modello e una testimonianza per tutti i popoli del mondo (“Abbiamo fatto di voi una nazione che segue il medio cammino affinché siate testimoni di fronte a tutti gli uomini.” Corano, 2: 143).

 

I Rappresentanti

 

   L’Assemblea degli Esperti, composta dai rappresentanti del popolo, dopo aver esaminato le proposte del governo e quelle provenienti dai vari gruppi della popolazione, ha presentato questo Testo Costituzionale che consta di dodici capitoli e centosettantacinque articoli.

   L’opera dell’Assemblea degli Esperti è giunta al termine all’alba del XV secolo dell’Egira del grande Profeta dell’Islam (la pace sia con lui e con la sua famiglia), fondatore della dottrina islamica liberatrice, per le ragioni ed i propositi sopra esposti, e con la speranza che questo secolo sia il secolo della sovranità dei diseredati e della sconfitta degli arroganti.

 

 

Col Nome d’Iddio

 

 

 

La Costituzione

della Repubblica Islamica

dell’Iran

 

Approvata nel 1980

 

Revisionata nel 1989

 

 

 

 

La Costituzione

della Repubblica Islamica

dell’Iran

 

 

PARTE PRIMA

Principi generali

 

 

 

Articolo 1

 

Lo Stato dell’Iran è una Repubblica Islamica che la nazione iraniana, sulla base della fede tradizionale nel governo della verità e della giustizia [rivelato] nel Corano, in seguito alla vittoria della Rivoluzione Islamica guidata dall’Ayatollah Al-Uzma lmam Khomeini, ha approvato con il Referendum Nazionale svoltosi il 10 e l’11 Farvardin 13581(corrispondenti al 30 e 31 Marzo 1979), data coincidente con il 1 e il 2 giorno di Jomadi al-Awwal 1399, esprimendo voto positivo di ratifica con una maggioranza del 98,2% dei votanti.

 

Articolo 2

La Repubblica Islamicaè un sistema basato sulla fede nei seguenti principi:

            1. lI Monoteismo (espresso nell’affermazione “non vi è altro dio che Dio”), la sovranità e la legge come appartenenti esclusivamente a Dio, e la necessità di osservare i Suoi comandamenti.

            2. La Rivelazione Divina2 e il suo ruolo fondamentale nel determinare le leggi.

            3. La Resurrezione3e il suo ruolo costruttivo nel corso del perfezionamento che guida l’umanità verso Dio.

            4. La Giustizia divina nella Creazione e nella legge.

            5. L’lmamato4come funzione di guida ininterrotta, e il suo ruolo fondamentale nella continuità della Rivoluzione islamica.

            6. La dignità dell’uomo e i nobili valori umani, e il libero arbitrio della persona con la responsabilità che ad esso si accompagna davanti a Dio.

   La Repubblica Islamica provvede ad instaurare la giustizia, l’indipendenza politica, economica, sociale e culturale e l’integrità nazionale tramite:

            a. Il continuo sforzo interpretativo (Ijtihad) di qualificati giurisperiti islamici, esercitato sulla base del Corano, della Tradizione degli Infallibili (il Profeta, Fatima Zahra ed i dodici Imam).

            b. L’utilizzo della scienza e della tecnologia e dei risultati delle esperienze umane più avanzate e degli sforzi compiuti verso lo sviluppo degli uomini nel consentire il loro ulteriore progresso.

            c. Il rifiuto di tutte le forme di oppressione, della loro inflizione e della rassegnazione ad esse, e la negazione della tirannide, della sua imposizione come della sua accettazione.

 

 

 

 

Articolo 3

Lo Stato dello Repubblica Islamica dell’Iran ha il dovere di conseguire gli obiettivi esposti nell’Art.2, e s’impegnerà con tutte le proprie forze per realizzare i seguenti scopi:

            1. La creazione di un ambiente favorevole per la crescita delle virtù etiche fondate sulla fede e la devozione e la lotta contro ogni aspetto del vizio e della corruzione.

            2. L’innalzamento del livello generale di consapevolezza della popolazione in tutti i campi tramite l’uso corretto della stampa, dei mass-media e di altri mezzi.

            3. L’educazione scolastica e fisica gratuita per tutti a tutti i livelli; la promozione e la più ampia diffusione dell’educazione superiore.

            4. La valorizzazione dello spirito di ricerca, di impresa e di iniziativa in tutti gli ambiti scientifici, tecnici, culturali, come pure negli studi islamici, tramite la creazione di centri di ricerca e l’incentivazione degli studiosi.

            5. Il completo rigetto del colonialismo e la prevenzione dell’ingerenza straniera.

            6. La cancellazione di ogni tipo di dispotismo ed autocrazia, e di qualsiasi tentativo di monopolizzare il potere.

            7. La garanzia delle libertà politiche e sociali nella cornice della legge.

           8. La partecipazione di tutta la popolazione nella determinazione del proprio destino politico, economico, sociale e culturale.

            9. L’eliminazione di qualsiasi discriminazione inammissibile e la creazione di pari opportunità per tutti, in tutti gli ambiti materiali e spirituali.

            10. L’instaurazione di un corretto sistema amministrativo e l’abolizione degli enti governativi superflui.

            11. Il rafforzamento a tutto campo delle basi della difesa nazionale tramite la leva militare pubblica ai fini della salvaguardia dell’indipendenza, dell’integrità territoriale e del sistema islamico del Paese.

            12. La programmazione di un sistema economico saldo ed equilibrato, conforme alle norme islamiche, finalizzato alla costruzione del benessere, all’eliminazione della povertà, all’abolizione di ogni tipo di privazione riguardante il cibo, l’alloggio, il lavoro e la salute, come pure all’estensione generale delle assicurazioni sociali.

            13. La garanzia dell’autosufficienza negli ambiti della scienza, della tecnologia, dell’industria, dell’agricoltura, degli affari militari e simili.

            14. La garanzia di tutti i molteplici diritti dei cittadini, sia uomini sia donne, di un’equa protezione legale per tutti e dell’uguaglianza di tutti di fronte alla legge.

            15. L’espansione e il rafforzamento della fratellanza tra i musulmani e la cooperazione di tutte le componenti della popolazione.

            16. L’adozione di una politica estera basata sui criteri islamici, l’impegno fraterno nei confronti di tutti i musulmani e il sostegno senza riserve dei popoli diseredati e oppressi del mondo.

 

Articolo 4

Tutte le leggi civili, penali, finanziarie, economiche, amministrative, culturali, rnilitari, politiche e di altro tipo, e tutte le normative, devono essere fondate sui precetti islamici. Il presente articolo si applica in modo assoluto e universale a tutti gli altri articoli della Costituzione come pure ad ogni altra norma e regola, e i giuristi islamici che compongono il Consiglio dei Guardiani5sono giudici in questa materia.

Articolo 5

Durante il tempo in cui il Dodicesimo Imam (possa Iddio affrettare la sua parusia) rimane in occultazione, nella Repubblica Islamica dell’Iran la tutela degli affari e l’orientamento del popolo sono affidati alla responsabilità di un giurisperito islamico (faqih)6giusto e pio, conoscitore della propria epoca, coraggioso, dotato di iniziativa e di abilità amministrativa, il quale assume questo incarico in conformità all’Art.107.

 

Articolo 6

Nella Repubblica Islamica dell’Iran gli affari del Paese saranno gestiti in conformità ai voti espressi dalla popolazione sia tramite l’elezione del Presidente della Repubblica, dei Rappresentanti nell’Assemblea Islamica7, dei membri dei Consigli, sia tramite i referendum come previsto in altri articoli della Costituzione.

 

Articolo 7

In osservanza delle prescrizioni del Corano, “Per i loro affari si consiglino tra di loro” (42: 38), e “Consigliatevi con loro” (3: 152), i principali organismi decisionali e amministrativi del Paese sono i Consigli: l’Assemblea Islamica, i Consigli Regionali, i Consigli Provinciali, i Consigli Comunali, di Quartiere, di Distretto, di Villaggio ecc. Le competenze, le modalità di costituzione, gli ambiti giurisdizionali e le responsabilità di tali Consigli sono stabiliti dalla presente Costituzione e dalle leggi da essa derivanti.

 

Articolo 8

Nella Repubblica Islamica dell’Iran l’esortazione a compiere il bene e la dissuasione dal compiere il male è un dovere che spetta agli individui nei loro rapporti reciproci e nei rapporti reciproci tra essi e coloro che li governano. Le condizioni, i limiti e la natura di questo dovere sono stabiliti dalla legge, secondo quanto prescritto dal Santo Corano: “E i credenti, uomini e donne, sono alleati tra loro, si uniscono nel bene e impediscono il male” (9: 71).

 

Articolo 9

Nella Repubblica Islamica dell’Iran l’indipendenza, la libertà, l’unità e l’integrità territoriale del Paese sono inscindibili, e la loro tutela è responsabilità del governo e di ciascuna persona membro della nazione iraniana. Nessun individuo, gruppo o autorità ha il diritto di ledere neppure in minima misura l’indipendenza politica, culturale, economica o militare e l’integrità territoriale del Paese con il pretesto della libertà, e nessuna autorità ha il diritto di abolire le libertà legittime usando il pretesto di voler salvaguardare l’indipendenza e l’integrità territoriale deI Paese, neppure ricorrendo alla promulgazione di leggi e norme.

 

Articolo 10

Poiché la famiglia è l’unità fondamentale della società Islamica, tutte le leggi, i regolamenti e le programmazioni devono essere volti a facilitare la formazione delle famiglie, a salvaguardare la sacralità dell’istituzione familiare e a rafforzare i legami familiari, secondo il diritto e l’etica islamica.

 

Articolo 11

Secondo il versetto coranico “Si, questa Comunità è un’unica Comunità e Io sono il vostro Signore. AdorateMi!” (21: 92), tutti i musulmani costituiscono una sola comunità e il governo della Repubblica Islamica ha il dovere di creare una linea politica generale fondata sull’accordo e la solidarietà dei popoli musulmani, e di impegnarsi senza interruzione a favorire la realizzazione dell’unità politica, economica e culturale del mondo dell’Islam.

 

Articolo 12

La religione ufficiale dell’Iran è l’Islam di scuola Sciita Giafarita Imamita8, e questo articolo non è suscettibile di alcun mutamento nei tempo. Le altre scuole9 islamiche, quali la Hanafita, la Shafi’ita, la Malekita, la Hanbalita e la Zaidita sono considerate con assoluto rispetto, e i loro seguaci sono totalmente liberi di professare, insegnare e compiere gli atti di culto previsti dai rispettivi Canoni, e nel rispetto della loro giurisprudenza religiosa i loro contratti giuridici privati (compresi il matrimonio, il divorzio, l’eredità, il testamento) e le controversie relative hanno riconoscimento di legge nei tribunali. In ogni regione in cui i seguaci delle citate scuole costituiscano la maggioranza, i regolamenti locali, nei limiti di potere dei Consigli, saranno conformi alle rispettive prescrizioni, nella salvaguardia dei diritti dei seguaci di altre scuole.

 

Articolo 13

Gli Zoroastriani, gli Ebrei e i Cristiani sono le sole minoranze religiose riconosciute, ed entro i limiti della legge sono liberi di compiere i propri riti e cerimonie religiose, e nei contratti giuridici privati e nell’insegnamento religioso sono liberi di operare secondo le proprie norme.

 

Articolo 14

In conformità al versetto coranico “Dio non vi proibisce di trattare con gentilezza e giustizia coloro che non hanno combattuto contro la vostra religione e non vi hanno cacciato dalle vostre case: certamente Dio ama i giusti” (60: 8), il governo della Repubblica Islamica dell’Iran e tutti i musulmani devono agire nei confronti dei non musulmani con bontà, giustizia ed equità, nel rispetto dei loro diritti umani. Questo principio ha validità soltanto nei confronti di coloro che non cospirino e non agiscano contro l’Islam e contro la Repubblica Islamica dell’Iran.

 

PARTE SECONDA

Lingua, scrittura,

calendario, bandiera

 

 

 

Articolo 15

La lingua e la scrittura ufficiale del popolo dell’Iran è il Farsi10. La corrispondenza di Stato, i documenti e i testi ufficiali e i libri scolastici devono essere redatti in tale lingua: tuttavia l’uso di idiomi locali o tribali è consentito, accanto al Farsi, nella stampa e negli altri mezzi di comunicazione di massa, ed è consentito l’insegnamento delle rispettive letterature nelle scuole.

 

Articolo 16

Poiche l’Arabo è la lingua del Corano, della scienza e dell’insegnamento islamico, e poichè la letteratura persiana è profondamente permeata da tale lingua, il suo insegnamento deve essere impartito in tutte le classi e in tutti gli indirizzi di studio dal termine della scuola elementare sino al termine della scuola media.

 

Articolo 17

Gli anni del calendario ufficiale del Paese vengono calcolati a partire dall’emigrazione del Profeta dell’Islam dalla Mecca11. Sia il calendario solare sia il calendario lunare sono ammessi12, tuttavia gli uffici statali si serviranno del calendario solare. Il giorno festivo ufficiale della settimana è il venerdì.

 

Articolo 18

La bandiera ufficiale dell’Iran è verde, bianca e rossa con impresso lo stemma della Repubblica Islamica e la scritta “Allah’u Akbar”13.

 

 

PARTE TERZA

I diritti del popolo

 

 

 

Articolo 19

La popolazione dell’Iran, qualunque sia la sua origine etnica o tribale, gode di uguali diritti: il colore della pelle, la razza, la lingua o altri caratteri non costituiscono motivi di privilegio nè di discriminazione.

 

Articolo 20

Nel rispetto delle norme islamiche tutti gli individui cittadini della nazione, sia uomini sia donne, sono uguali di fronte alla protezione della legge e godono di tutti i diritti umani, politici, economici, sociali e culturali.

 

Articolo 21

Nel rispetto delle norme islamiche il governo ha il dovere di garantire in tutti i campi i diritti della donna, e di mettere in atto quanto segue:

            1. La creazione di condizioni che favoriscano lo sviluppo della personalità della donna e la reinstaurazione dei suoi diritti nella sfera materiale e spirituale.

            2. L’assistenza e il sostegno alle madri, in particolare nel periodo della gestazione e della crescita dei figli, e la protezione dei bambini privi di tutela familiare.

            3. L’istituzione di tribunali competenti per la protezione dell’esistenza e della stabilità della famiglia.

            4. La creazione di un’assicurazione specifica a favore delle vedove, delle donne anziane e delle donne prive di sostegno familiare.

            5. L’assegnazione della tutela dei figli alle madri che ne siano degne, per proteggere gli interessi dei bambini nel caso non esista un tutore legale.

 

Articolo 22

L’onore, la vita, la proprietà, l’abitazione e il lavoro sono diritti inviolabili, eccettuati i casi previsti dalle leggi.

 

Articolo 23

Non sono ammesse indagini sulle convinzioni personali e nessuno può essere perseguito o inquisito a causa delle proprie opinioni.

 

Articolo 24

E’ garantita la libertà di stampa e la libertà d’espressione delle idee a mezzo stampa purché non vengano offesi i principi fondamentali dell’Islam o i diritti della collettività. I dettagli saranno precisati da una successiva legge.

 

Articolo 25

L’intercettazione e il controllo della corrispondenza, la registrazione di conversazioni telefoniche anche al fine di renderne pubblico il contenuto, l’intercettazione dei messaggi telegrafici o telex e la rivelazione del loro contenuto, la censura, il mancato recapito o la mancata trasmissione delle comunicazioni, l’ascolto indebito, lo spionaggio e ogni tipo di sorveglianza sono proibiti, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 26

La creazione di partiti e associazioni politiche, associazioni professionali, associazioni religiose islamiche o di altre minoranze religiose riconosciute è libera, a condizione che tali partiti e associazioni non violino od offendano l’indipendenza, la libertà, la sovranità e l’unità nazionale del Paese, nè le norme islamiche né i fondamenti della Repubblica Islamica. Nessuno può essere impedito o costretto a fare parte di tali associazioni.

 

Articolo 27

Le riunioni e i cortei, da chiunque organizzati, sono liberi, purché pacifici e disarmati, e purché non ledano i princìpi islamici.

 

Articolo 28

Ognuno, uomo o donna, ha il diritto di scegliere la professione che desidera, purché la scelta non sia in contrasto con l’Islam e con l’interesse pubblico, e non violi i diritti altrui. Il governo ha l’obbligo di assecondare i bisogni della società per le diverse occupazioni assicurando a tutti gli individui uguali opportunità e uguali possibilità di lavoro nei diversi rami di atttvità.

 

Articolo 29

E’ diritto di tutti poter fruire dell’assistenza sociale in forma di assicurazione o in altre forme nei casi di cessazione dell’attività lavorativa, perdita del lavoro, disoccupazione, vecchiaia e disabilità, mancanza di sostegno familiare, infortunio, incidente, necessità di cure e di assistenza medica. Il governo, applicando le norme di legge ed utilizzando i fondi provenienti dalle entrate generali e dai versamenti dei cittadini, ha il dovere di provvedere all’allestimento dei servizi assistenziali e al sostegno finanziario di cui sopra, a favore di ciascun cittadino del Paese.

 

Articolo 30

Il governo ha il dovere di fornire gratuitamente i mezzi di istruzione a tutta la popolazione sino al completamento della scuola media, e di fornire gratuitamente i mezzi di istruzione superiore nei limiti delle possibilità del Paese.

 

Articolo 31

Fruire di un’abitazione adeguata ai propri bisogni è diritto di ogni individuo e di ogni famiglia iraniana. Il governo ha il dovere di provvedere all’applicazione concreta di questo principio, dando la priorità ai più bisognosi, in particolare ai contadini e agli operai.

 

Articolo 32

Nessuno può essere arrestato se non per mandato di legge e secondo le modalità prescritte. In caso di arresto, la natura e le motivazioni dell’accusa devono essere immediatamente comunicate per scritto all’accusato; entro il termine massimo di ventiquattro ore l’incartamento preliminare deve essere trasmesso alle autorità giudiziarie competenti, e il procedimento dibattimentale deve essere avviato il più presto possibile. Le trasgressioni a questo principio sono punibili a norma di legge.

 

Articolo 33

Nessuno può essere esiliato dal luogo in cui risiede, o impedito di vivere nel luogo di sua scelta, o costretto a risiedere in un luogo determinato, eccetto che nei casi contemplati dalla legge.

 

Articolo 34

Il diritto di chiedere giutizia è goduto da tutti e da ciascuno. Ogni individuo ha il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria appellandosi ai tribunali competenti: tutti i cittadini della nazione hanno il diritto di ricorrere a detti tribunali; non è possibile impedire ad alcuno di ricorrere a norma di legge ai tribunali competenti per ciascun singolo caso.

 

Articolo 35

In tutti i tribunali giudiziari, ciascuna delle controparti ha il diritto di scegliere il proprio rappresentante legale. Qualora le condizioni economiche della parte non le consentano la scelta di un avvocato di fiducia, la difesa legale deve esserle comunque garantita tramite un legale d’ufficio.

 

Articolo 36

L’emissione di una sentenza di condanna e la sua esecuzione possono avere luogo soltanto ad opera di tribunali competenti e a norma di legge.

 

Articolo 37

La legge presuppone l’innocenza. Nessuno può essere riconosciuto colpevole davanti alla legge, a meno che la sua colpevolezza non sia provata in un tribunale competente.

 

Articolo 38

E’ vietato infliggere qualsiasi tipo di tortura fisica o psicologica allo scopo di estorcere confessioni o informazioni. E’ assolutamente proibito costringere una persona a fornire prove a carico, a confessare o a prestare giuramento. Prove, confessioni e giuramenti ottenuti nel modo suddetto sono completamente destituiti di validità. Ogni trasgressione a questo principio sarà perseguita a norma di legge.

 

Articolo 39

E’ proibito violare, in qualsiasi forma, l’onore o la dignità di un individuo sottoposto ad arresto, ad incarcerazione o ad esilio. La mancata osservanza di questo principio è punibile per legge.

 

Articolo 40

A nessuno è lecito, nell’esercizio dei propri diritti, recare nocumento ad altri o ledere gli interessi della collettività.

 

Articolo 41

Il diritto alla cittadinanza iraniana è diritto assoluto di tutti gli Iraniani. Il governo non può privare di tale diritto alcun cittadino iraniano se non quando il cittadino stesso lo richieda, oppure quando il cittadino abbia assunto la cittadinanza di un altro Paese.

 

Articolo 42

I cittadini stranieri possono assumere la cittadinanza iraniana nei casi e secondo le modalità previste dalla legge. Essi possono essere privati di tale cittadinanza qualora assumano la cittadinanza di un altro Stato o essi stessi ne facciano richiesta.

 

PARTE QUARTA

Affari economici e finanziari

 

 

 

Articolo 43

Al fine di garantire l’indipendenza economica della società iraniana, eliminare la povertà e la miseria e soddisfare in misura sempre maggiore i bisogni dell’individuo, nella salvaguardia della sua dignità, l’economia della Repubblica Islamica dell’Iran è fondata sui seguenti principi:

            1) Soddisfacimento dei bisogni primari di tutti e ciascuno: abitazione, nutrimento, vestiario, igiene pubblica, assistenza sanitaria, istruzione e condizioni indispensabili alla formazione di una famiglia.

            2) Garanzia per tutti delle possibilità e opportunità di lavoro al fine di ottenere la piena occupazione; garanzia dei mezzi di lavoro per tutti coloro che, pur essendo abili al lavoro, non dispongono di detti strumenti, tramite forme di cooperazione, concessione di prestiti senza interesse o altre vie legali, in modo tale che sia impedita la concentrazione della ricchezza nelle mani di individui o gruppi particolari, e che lo Stato non divenga l’unico e assoluto datore di lavoro. Questo principio deve essere applicato in stretta correlazione con le priorità urgenti richieste dalla gestione e dalla pianificazione dell’economia generale in tutte le sue fasi di sviluppo.

            3) Programmazione dell’economia del Paese allo scopo di regolamentare il sistema lavorativo e le ore di lavoro in tal modo, che a ciascun individuo, oltre che lo svolgimento dell’attività professionale, siano assicurate l’opportunità e l’energia sufficiente per dedicarsi alla formazione della propria personalità sul piano spirituale, sociale e politico, partecipare attivamente alla gestione del Paese e sviluppare le proprie capacità e il proprio spirito di iniziativa.

            4) Rispetto del diritto dell’individuo di scegliere liberamente l’occupazione desiderata, divieto di coercizione dell’individuo a svolgere un determinato lavoro, rifiuto dello sfruttamento del lavoro altrui.

            5) Proibizione di recare nocumento ad altri; proibizione del monopolio, della speculazione, dell’usura e di altre transazioni illecite.

            6) Divieto della dissipazione di risorse in tutti i settori dell’economia, tra i quali il consumo, gli investimenti, la produzione, la distribuzione e i servizi.

            7) Utilizzazione dei metodi, delle scoperte e delle invenzioni della scienza e della tecnica; istruzione e preparazione di individui capaci, in base alle necessità dello sviluppo e del progresso economico del Paese.

            8) Rifiuto e impedimento della dominazione sull’economia nazionale e del suo sfruttamento da parte di forze straniere.

            9) Particolare impegno nello sviluppo della produzione agricola, dell’allevamento e industriale, allo scopo di assicurare il soddisfacimento dei bisogni nazionali e di condurre il Paese all’autosufficienza e all’indipendenza economica.

 

Articolo 44

L’economia della Repubblica Islamica dell’Iran si fonda su tre settori: statale, cooperativo e privato.

           Il settore pubblico comprende tutte le maggiori industrie, le industrie primarie, il commercio con l’estero, le grandi miniere, il sistema bancario, il sistema assicurativo, i programmi relativi alle fonti di energia, le maggiori dighe e i sistemi di irrigazione, la radio e la televisione, le poste, i telegrafi e la telefonia, l’aviazione, la navigazione, le ferrovie e le strade, cioè quanto è patrimonio collettivo a disposizione della gestione pubblica.

            Il settore cooperativo include le società e le imprese cooperative di produzione e distribuzione istituite nelle città e nei centri minori secondo le norme islamiche.

            Il settore privato comprende i settori dell’agricoltura, dell’industria, dell’allevamento, del commercio e dei servizi che sono complementari alle attività dei settori statale e cooperativo.

   In ciascuno dei tre settori la proprietà, quando compatibile con gli altri Articoli di questo Titolo, conforme alle leggi islamiche, funzionale al progresso economico e allo sviluppo del Paese, senza nocimento per la società, è pienamente tutelata dalla legge nella Repubblica Islamica dell’Iran.

   I dettagli riguardanti le norme, le condizioni e i limiti di funzionamento delle attività dei suddetti settori sono fissati a norma di legge.

 

Articolo 45

Le risorse naturali e la ricchezza nazionale, di cui fanno parte le terre incolte o desertiche, le miniere, i mari, i laghi, le paludi, i fiumi e gli altri corsi d’acqua, i boschi, le foreste naturali, i pascoli liberi, le eredità in assenza di eredi, i beni di proprietario sconosciuto e le proprietà collettive confiscate agli usurpatori sono a disposizione dell’autorità statale islamica che ha il compito di disporne a favore dell’interesse della nazione. Modi e termini di utilizzo di ciascuna parte del suddetto patrimonio sono stabiliti a norma di legge.

 

Articolo 46

Ognuno è proprietario del frutto del proprio legittimo lavoro e impresa. Nessuno può accampare il diritto di essere proprietario dei frutti del proprio lavoro per deprivare altri della possibilità di lavorare e intraprendere.

 

Articolo 47

La proprietà privata, purché acquisita con mezzi legali, è rispettata. Le norme a tale proposito sono determinate dalla legge.

 

Articolo 48

Nello sfruttamento delle risorse naturali, nell’utilizzo delle entrate nazionali sul piano regionale, nella distribuzione delle attività economiche fra le regioni e le diverse zone del Paese è proibita qualsiasi discriminazione, così che ciascuna regione abbia accesso al capitale e alle agevolazioni necessarie a seconda dei bisogni e delle potenzialità di sviluppo.

 

Articolo 49

Il governo ha il dovere di confiscare ogni ricchezza proveniente da attività di usura, appropriazione indebita, corruzione, peculato, furto, gioco d’azzardo, sfruttamento illecito di mowqufe14, di contratti e transazioni statali, dalla vendita illegale di terre incolte e di risorse naturali, da centri di corruzione e da altre attività illecite, e di restituirla al legittimo proprietario; nel caso questi non sia noto, le ricchezze di cui sopra vengono assegnate all’erario. Questa disposizione deve essere applicata una volta espletata ogni necessaria inchiesta e acquisite le relative prove, nell’osservanza delle norme religiose.

 

Articolo 50

Nella Repubblica Islamica la protezione dell’ambiente naturale, in cui le generazioni presenti e future devono condurre una vita sociale in costante sviluppo, è dovere di tutti. Pertanto sono proibite tutte le attività economiche o di altro tipo che generino inquinamento o irreversibile distruzione dell’ambiente.

 

Articolo 51

Nessuna tassazione può essere imposta al di fuori di quanto previsto dalla legge. I casi di esonero, condono e riduzione delle imposte sono determinati per legge.

 

Articolo 52

Il Bilancio Nazionale annuale sarà redatto dal Governo e sottoposto all’Assemblea Islamica per l’approvazione nei modi prescritti dalla legge. Qualsiasi modifica al bilancio sarà inoltre assoggettata alle procedure determinate per legge.

 

Articolo 53

Tutte le entrate governative devono essere registrate nella contabilità della Tesoreria Generale. Tutte le spese devono essere effettuate entro i limiti degli stanziamenti approvati secondo la legge.

 

Articolo 54

La Cortedei Conti è sottoposta alla supervisione diretta dell’Assemblea Islamica. Gli uffici, l’organizzazione e l’amministrazione degli affari competenti alla Corte dei Conti sono istituiti a norma di legge a Teheran e nei capoluoghi di regione.

 

Articolo 55

La Cortedei Conti, nei modi previsti dalla legge, revisiona e controlla la contabilità dei Ministeri, degli Enti pubblici, delle Società di diritto pubblico e delle altre organizzazioni che in qualsiasi misura attingano fondi al bilancio statale. La Corte garantisce che nessuna spesa ecceda gli stanziamenti approvati, e che ogni somma sia spesa per gli scopi previsti. La Corte raccoglie la contabilità e la documentazione relativa, e sottopone ogni anno all’Assemblea Islamica il rendiconto dettagliato del Bilancio, unitamente ad una propria valutazione. Tale rendiconto deve essere messo a disposizione del pubblico.

 

PARTE QUINTA

Sovranità Nazionale

e Poteri derivanti

 

 

 

Articolo 56

L’assoluta sovranità sul mondo e sull’umanità appartiene a Dio, il quale ha voluto che l’umanità fosse sovrana sul proprio destino sociale. Nessuno può privare alcun individuo di tale diritto, che è di derivazione divina, nè asservire tale diritto ad interessi personali o di gruppo. Il popolo eserciterà tale diritto secondo le norme seguenti.

 

Articolo 57

Lo Stato sovrano, nella Repubblica Islamica, è composto dagli organi Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, esercitati sotto la supervisione della Wilayat Mutlaq Amr15e dell’Imamato della Comunità (Ummah), conformemente alle disposizioni seguenti. I tre poteri elencati sono indipendenti l’uno dall’altro.

 

Articolo 58

Il potere Legislativo è prerogativa dell’Assemblea Islamica, che è composta di rappresentanti eletti dal popolo. Le leggi varate dall’Assemblea vengono trasmesse, in conformità ad un iter specificato negli articoli seguenti, ai poteri Esecutivo e Giudiziario affinché venga loro data esecuzione.

 

Articolo 59

In questioni di particolare importanza, riguardanti il futuro del Paese, o per argomenti di speciale rilevanza economica, il potere legislativo può essere esercitato tramite l’istituto referendario, con l’appello diretto al voto del popolo. La  richiesta di ricorso al referendum deve essere approvata dai due terzi della totalità dei Rappresentanti dell’Assemblea.

 

Articolo 60

Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica e dai ministri del governo, salvo i casi in cui, in conformità alla presente Costituzione, tale potere sia prerogativa diretta della Guida Suprema (Rahbar).

 

Articolo 61

Il potere Giudiziario16è esercitato dai tribunali giudiziari, che devono essere istituiti in conformità alle norme islamiche. Ad essi compete la definizione e risoluzione delle contese, la tutela dei diritti, l’ampliamento e l’amministrazione della giustizia e l’esecuzione delle leggi di Dio.

 

PARTE SESTA

Potere Legislativo

 

 

Prima Sezione: l’Assemblea Islamica

 

 

 

Articolo 62

L’Assemblea Islamica17 è costituita dai rappresentanti del popolo eletti direttamente dal popolo a scrutinio segreto. I requisiti di elettori e candidati e le modalità delle elezioni saranno determinati a norma di legge.

 

Articolo 63

I Rappresentanti dell’Assemblea Islamica rimangono in carica per quattro anni18. Le elezioni per ciascuna nuova legislatura devono svolgersi prima che la precedente legislatura sia giunta al termine del mandato, in modo che la Repubblica Islamica non sia mai priva di un’Assemblea Islamica.

 

Articolo 64

L’Assemblea Islamica è composta da duecentosettanta Rappresentanti, e dopo il referendum del 1368, ogni dieci anni, nel caso in cui la popolazione del Paese aumenti, considerando le condizioni geografiche, politiche e sociali, verrà aggiunto un ulteriore Rappresentante, fino ad un massimo di venti.

Gli Zoroastriani e gli Ebrei eleggeranno, rispettivamente, un Rappresentante; i Cristiani Assiri e i Cristiani Caldei eleggeranno un Rappresentante comune; i Cristiani Armeni eleggeranno un Rappresentante per il Nord ed uno per il Sud.

Il numero dei rappresentanti e i limiti delle circoscrizioni elettorali vengono stabiliti dalla legge.

 

Articolo 65

Dopo le elezioni, le sessioni dell’Assemblea Islamica sono considerate valide quando si raggiunge il numero legale di presenze equivalente ai due terzi dei Rappresentanti. La ratifica dei progetti e dei disegni di legge ha luogo in conformità ai regolamenti interni approvati dall’Assemblea stessa, salvo nei casi in cui la Costituzione preveda un quorum speciale. Per l’approvazione dei regolamenti interni è necessaria la maggioranza dei due terzi.

 

Articolo 66

Le modalità relative all’elezione del Presidente dell’Assemblea e del Presidium19, al numero delle Commissioni interne e alla durata del loro incarico, e alle questioni riguardanti i metodi di deliberazione e la disciplina dell’Assemblea sono stabilite dai regolamenti interni dell’Assemblea stessa20.

 

Articolo 67

I Rappresentanti dell’Assemblea, in occasione della prima sessione, devono prestare giuramento e sottoscrivere il seguente testo:

            “Col Nome di Dio Clemente e Misericordioso, io giuro davanti all’Onnipotente, sul sacro Corano e sul mio onore di impegnarmi a difendere la santità dell’Islam e i frutti della Rivoluzione Islamica, del popolo Iraniano e i principi della Repubblica Islamica, di onorare con fedeltà e giustizia il mandato che il popolo ci ha affidato, di adempiere con lealtà e devozione i doveri di Rappresentante del popolo, di difendere con fermezza l’indipendenza e l’onore del Paese, di salvaguardare con il massimo impegno i diritti di tutti i cittadini, di essere sempre al servizio del popolo, di tutelare l’integrità della Costituzione, e di mantenere come mio unico riferimento, sia nelle parole sia negli scritti, l’indipendenza del Paese, la libertà del popolo e la garanzia del suo benessere.”

   I Rappresentanti delle minoranze religiose prestano giuramento sui loro rispettivi Libri sacri. I Rappresentanti che non abbiano presenziato alla sessione inaugurale dell’Assemblea prestano giuramento durante la prima sessione cui prendono parte.

 

Articolo 68

In tempo di guerra e di occupazione militare del Paese, su iniziativa del Presidente della Repubblica e dopo l’approvazione dei tre quarti del totale dei Rappresentanti dell’Assemblea e l’assenso del Consiglio dei Guardiani, le elezioni vengono sospese nelle regioni occupate o in tutto il territorio, per un periodo limitato. Nel caso non venga formata una nuova Assemblea, l’Assemblea precedente rimane in carica e continua la propria attività.

 

Articolo 69

I dibattiti dell’Assemblea Islamica devono essere pubblici, e la Radio e il Giornale Ufficiale dello Stato ne devono dare un resoconto completo21. In situazioni di emergenza, quando la sicurezza nazionale lo esiga, su richiesta del Presidente della Repubblica, di uno dei ministri o di dieci Rappresentanti dell’Assemblea, si svolgerà una seduta a porte chiuse. Gli atti legislativi dell’Assemblea varati durante le sedute a porte chiuse assumono valore soltanto se approvati dai tre quarti dei Rappresentanti ed in presenza del Consiglio dei Guardiani. Una volta cessata la situazione di emergenza, il resoconto completo dei dibattiti svoltisi a porte chiuse deve essere portato a conoscenza della pubblica opinione22.

 

Articolo 70

Il Presidente della Repubblica ed i ministri, individualmente o collettivamente, hanno il diritto di partecipare alle sessioni aperte dell’Assemblea e possono essere accompagnati dai rispettivi consiglieri. Il Presidente della Repubblica, i Vice-presidenti ed i ministri sono obbligati a presenziare alle sedute dell’Assemblea qualora i Rappresentanti lo ritengano necessario, e vengono ascoltati se chiedono di prendere la parola. La richiesta al Presidente perché presenzi alla seduta dell’Assemblea Islamica è subordinata all’approvazione della maggioranza dei Rappresentanti.

 

 

Seconda Sezione: Poteri e competenze dell’Assemblea Islamica

 

 

Articolo 71

L’Assemblea Islamica può legiferare in tutti campi, entro i limiti fissati dalla legge costituzionale.

Articolo 72

L’Assemblea Islamica non può legiferare in contrasto con i principi e le norme della Costituzione, o della religione ufficiale dello Stato. Il compito di verificare l’applicazione di questo principio è affidato al Consiglio dei Guardiani23, con le modalità di cui all’Art.96.

 

Articolo 73

L’interpretazione delle leggi ordinarie rientra nella giurisdizione dell’Assemblea Islamica. Tuttavia il presente articolo non è in contrasto con il compito del magistrato di interpretare le leggi nell’esercizio della propria funzione.

 

Articolo 74

I disegni di legge di emanazione governativa, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, vengono sottoposti all’Assemblea Islamica. I progetti di legge e le proposte presentate su iniziativa di almeno quindici Rappresentanti dell’Assemblea vengono sottoposti a discussione parlamentare24.

 

Articolo 75

Le mozioni, le proposte e gli emendamenti ai progetti di legge, presentati dai Rappresentanti dell’Assemblea Islamica, e che implichino un calo nelle entrate dello Stato o un incremento delle spese generali, sono suscettibili di dibattito nell’Assemblea solo quando dette mozioni, proposte ed emendamenti includano l’indicazione esplicita dei modi e dei mezzi con cui si intende fronteggiare la diminuzione delle entrate e l’aumento delle uscite.

 

Articolo 76

L’Assemblea Islamica ha il diritto di promuovere inchieste ed effettuare verifiche riguardo ad ogni affare del Paese.

 

Articolo 77

I trattati, i protocolli, i contratti e i concordati internazionali devono essere approvati e ratificati dall’Assemblea Islamica.

 

Articolo 78

Qualsiasi modifica delle frontiere nazionali è proibita, tranne che nel caso di modifiche irrilevanti compatibili con gli interessi della nazione, a condizione che esse non siano di natura unilaterale e non ledano l’indipendenza e l’integrità territoriale del Paese, e che ricevano l’approvazione dei quattro quinti dei Rappresentanti eletti nell’Assemblea Islamica.

 

Articolo 79

E’ proibita la dichiarazione di legge marziale e l’istituzione di un governo militare.

   In caso di guerra ed in analoghe situazioni di emergenza, il Governo sarà autorizzato ad adottare misure e limitazioni temporanee, con l’approvazione dell’Assemblea Islamica, ma il periodo di vigenza di tali misure urgenti non potrà superare i trenta giorni.

   Qualora l’emergenza perduri oltre tale termine e le misure adottate debbano rimanere in vigore, il Governo dovrà chiedere alla Assemblea Islamica una nuova autorizzazione.

 

Articolo 80

La concessione o l’ampliamento di prestiti, aiuti e sovvenzioni richiesti senza contropartita all’estero e all’interno del Paese da parte del Governo deve essere approvata dall’Assemblea Islamica.

 

Articolo 81

E’ rigorosamente vietato concedere a stranieri la possibilità di istituire società o fondazioni o imprese ad azionariato pubblico nei settori commerciale, agricolo, industriale, delle miniere e dei servizi25.

 

Articolo 82

L’assunzione di esperti stranieri da parte del Governo è proibita tranne nei casi in cui la loro opera sia assolutamente indispensabile. Tale assunzione non può comunque avere luogo senza l’approvazione dell’Assemblea Islamica.

 

Articolo 83

Gli edifici e le proprietà statali che costituiscano patrimonio della nazione non possono essere alienati se non con l’approvazione dell’Assemblea Islamica, e soltanto quando non si tratti di esemplari unici.

 

Articolo 84

Ciascun membro dell’Assemblea è individualmente responsabile davanti alla nazione, ed in forza della sua carica ha il diritto di esprimere la propria opinione riguardo ad ogni questione che concerna il Paese sul piano interno ed internazionale26.

 

Articolo 85

La carica e la funzione di Rappresentanti dell’Assemblea Islamica sono personali e non possono essere trasferiti ad altri. L’Assemblea Islamica non può delegare il proprio potere legislativo ad altra persona od organismo.

   Tuttavia, ogniqualvolta ciò si renda necessario, nel rispetto dell’Art. 72,  l’Assemblea può demandare alle proprie commissioni interne il compito di redigere alcune leggi. In tale caso le leggi così disposte entreranno in vigore come provvedimenti provvisori e rimarranno vigenti per un periodo di tempo specifico e approvato dall’Assemblea. La loro approvazione definitiva spetterà all’Assemblea Islamica.

L'Assemblea Islamica, nel rispetto dell’Art. 72, può demandare alle proprie commissioni interne il compito di approvazione definitiva dello statuto di organizzazioni, ditte, istituzioni statali o dipendenti dallo Stato oppure incaricare il governo per dette approvazioni. In questo caso le approvazioni del governo non devono essere in contrasto con i fondamenti e le norme della religione ufficiale del paese o con la Costituzione. La verifica della conformità di tale approvazioni, nel rispetto dell'Art. 96, è responsabilità del Consiglio dei Guardiani. Le approvazioni del governo devono essere inoltre in conformità alla legge generale del paese.

Per verificare la conformità delle approvazioni con la legge, queste devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea Islamica.

 

Articolo 86

I Rappresentanti dell’Assemblea Islamica nello svolgimento della propria funzione sono assolutamente liberi di manifestare la propria opinione e di esprimere il proprio voto, e non possono essere perseguiti o arrestati a causa di opinioni manifestate in Assemblea o a causa dei voti espressi in qualità di Rappresentanti dell’Assemblea Islamica.

 

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica, dopo aver scelto i suoi ministri e prima di intraprendere ogni altra iniziativa, deve ottenere il voto di fiducia dell’Assemblea Islamica per il suo governo.

   Inoltre, nel periodo in cui rimane in carica, può chiedere il voto di fiducia dell’Assemblea su questioni rilevanti e controverse e per la formazione del Consiglio dei Ministri.

 

Articolo 88

Ogniqualvolta un quarto dei Rappresentanti dell’Assemblea Islamica rivolga un’interrogazione al Presidente della Repubblica, oppure un Rappresentante dell'Assemblea Islamica rivolga un'interrogazione ad un ministro su argomenti inerenti le responsabilità di quest’ultimo, la persona interpellata ha l’obbligo di presentarsi davanti all’Assemblea Islamica e fornire le opportune risposte entro un periodo massimo di dieci giorni per i ministri e un mese per il Presidente della Repubblica, periodo suscettibile di proroga soltanto per fondati motivi e a discrezione dell’Assemblea Islamica.

 

Articolo 89

1- In determinati casi, quando lo ritengano necessario, i Rappresentanti dell’Assemblea Islamica possono promuovere e sottoporre il Consiglio dei Ministri o un singolo ministro ad una mozione di sfiducia.

   La mozione di sfiducia può essere discussa dall’Assemblea Islamica solo quando venga avanzata per iscritto e firmata da almeno dieci Rappresentanti. Il Consiglio dei Ministri o il ministro chiamato in causa devono presentarsi davanti all’Assemblea entro dieci giorni dalla presentazione della mozione, rispondere alle questioni sollevate e chiedere il voto di fiducia. Nel caso in cui il Consiglio dei Ministri o il ministro non si presentino per rispondere alla mozione, i Rappresentanti forniranno chiarimenti in merito alla mozione presentata e l’Assemblea Islamica potrà, a propria discrezione, ratificare un voto di sfiducia.

   Se l’Assemblea Islamica non concederà il proprio voto di fiducia, il Consiglio dei Ministri o il ministro interpellato verranno rimossi dai rispettivi incarichi. In entrambi i casi i singoli ministri oggetto della mozione di sfiducia non potranno far parte del nuovo Consiglio dei Ministri che verrà costituito per succedere al precedente.

2- Nel caso in cui minimo un terzo dei Rappresentanti dell'Assemblea Islamica sottoponga il Presidente del Repubblica a mozione di sfiducia per rispondere ai casi di sua responsabilità in quanto Presidente del potere esecutivo, il Presidente della Repubblica deve presentarsi all'Assemblea entro un mese dalla presentazione della mozione di sfiducia e rispondere adeguatamente alle questioni sollevate. Nel caso in cui la maggioranza di due terzi dei Rappresentanti dell'Assemblea Islamica, dopo avere ascoltato le parole del Presidente della Repubblica e quelle dei Rappresentanti a favore e sfavore della mozione di sfiducia, voti una dichiarazione d’incompetenza del Presidente della Repubblica, in conformità al punto 10 dell' Art.110, la questione verrà presentata alla Guida Suprema.

 

Articolo 90

Chiunque ritenga di dover contestare il funzionamento dell’Assemblea Islamica, dell’Esecutivo o delle strutture del Sistema Giudiziario, può inoltrare per iscritto le proprie rimostranze all’Assemblea Islamica, che ha il dovere di compiere indagini in merito e di rispondere in misura adeguata. Nei casi in cui la contestazione riguardi il Potere Esecutivo o il Potere Giudiziario, l’Assemblea Islamica affida ad essi il compito di eseguire indagini e di fornire adeguate risposte, e ne comunica il risultato entro un periodo di tempo ragionevole. Qualora l’oggetto della rimostranza sia ritenuto di interesse generale, il risultato viene reso pubblico dall’Assemblea Islamica.

 

Articolo 91

Allo scopo di tutelare la Costituzione ed i principi Islamici, assicurando che nessun atto legislativo ratificato dall’Assemblea Islamica sia in contrasto con essi, viene istituito un Consiglio dei Guardiani composto dai seguenti membri:

            1. Sei Giuristi islamici (fuqaha) qualificati, esperti di Giurisprudenza Islamica, conoscitori delle esigenze del mondo contemporaneo e delle convenienze del tempo presente. La nomina di questi sei Membri è prerogativa della Guida Suprema.

            2. Sei Giuristi esperti e qualificati nei diversi rami del diritto, scelti fra quelli di fede Islamica, proposti all’Assemblea Islamica dal Presidente dell’Organo Giudiziario27e incaricati con voto dell’Assemblea stessa.

 

Articolo 92

I Membri del Consiglio dei Guardiani sono eletti e rimangono in carica per sei anni. Limitatamente al periodo iniziale di attività, dopo i primi tre anni di vigenza la metà dei Membri di ciascuno dei due gruppi di Giuristi, selezionata mediante sorteggio, viene sostituita da pari numero di nuovi eletti28.

 

Articolo 93

Quando non è costituito il Consiglio dei Guardiani, l’Assemblea Islamica non ha facoltà di legiferare, eccettuati i casi di ratifica del mandato dell’Assemblea e di elezione dei sei Giuristi membri del Consiglio dei Guardiani.

 

Articolo 94

Tutti gli atti legislativi ratificati dall’Assemblea Islamica devono essere sottoposti all’esame del Consiglio dei Guardiani. Il Consiglio dei Guardiani, entro un periodo di dieci giorni, deve verificare che il contenuto di ciascun atto legislativo non si ponga in contrasto con i principi islamici e con i principi della Costituzione. Qualora siano individuati casi di mancata conformità ai suddetti principi, l’atto legislativo in questione viene rinviato all’Assemblea Islamica per esservi riesaminato. Qualora invece l’atto legislativo risulti conforme, esso entra in vigore ed è suscettibile di applicazione29.

 

Articolo 95

Il Consiglio dei Guardiani, se ritiene che dieci giorni costituiscano un periodo di tempo insufficiente per il completamento della verifica di un atto legislativo, può chiedere all’Assemblea Nazionale una proroga di ulteriori dieci giorni motivando adeguatamente tale richiesta.

 

Articolo 96

Il parere favorevole alla conformità ai principi islamici di un atto legislativo ratificato dall’Assemblea Islamica è valido quando espresso dalla maggioranza dei Giuristi religiosi membri del Consiglio dei Guardiani. Il parere favorevole alla conformità di un atto legislativo alla Costituzione è valido quando espresso dalla maggioranza di tutti i dodici Membri del Consiglio dei Guardiani.

 

Articolo 97

I Membri del Consiglio dei Guardiani hanno facoltà di presenziare alle sessioni dell’Assemblea Islamica quando vi si discutono i disegni di legge governativi, allo scopo di accelerare i tempi. Tuttavia quando l’Assemblea Islamica inserisce nell’ordine del giorno un progetto di legge con caratteristiche di urgenza o emergenza, i Membri del Consiglio dei Guardiani hanno l’obbligo di essere presenti alla seduta e di esprimere la propria opinione a riguardo del testo esaminato.

 

Articolo 98

L’interpretazione della Costituzione è prerogativa del Consiglio dei Guardiani, che delibera con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

 

Articolo 99

Al Consiglio dei Guardiani è affidata la supervisione delle elezioni dell'Assemblea degli Esperti, del Presidente della Repubblica, delle elezioni dei Rappresentanti dell’Assemblea Islamica e dei referendum30.

 

 

PARTE SETTIMA

I Consigli

 

 

 

Articolo 100

Al fine di ottenere una rapida attuazione dei programmi sociali, economici, relativi allo sviluppo, al sistema sanitario, alla cultura, all’educazione, e di altri programmi di assistenza, con la cooperazione del popolo e con particolare riguardo alle esigenze locali, l’amministrazione di ogni villaggio, distretto rurale, circoscrizione, città, provincia e regione sarà gestita sotto la supervisione di un Consiglio (rispettivamente di Villaggio, di Distretto, di Città, di Provincia, di Regione), i cui Membri saranno eletti dalla popolazione del luogo31.  

   I requisiti di elettori e candidati, come i loro doveri e responsabilità, le procedure elettive, le modalità di attuazione dell’esercizio della supervisione da parte di tali Consigli e la conseguente struttura gerarchica saranno stabiliti dalla legge, in ottemperanza ai principi di unità nazionale e integrità territoriale della Repubblica Islamica dell’Iran, lealtà nei confronti del Governo centrale e fedeltà all’ordinamento della Repubblica Islamica dell’Iran.

 

Articolo 101

Al fine di prevenire discriminazioni e pregiudizi, e di sollecitare la cooperazione nell’elaborazione dei programmi di assistenza e sviluppo delle regioni, e di assicurare l’opportuna vigilanza sull’attuazione coordinata di tali programmi, verrà istituito l’Alto Consiglio delle Regioni, composto di Rappresentanti dei Consigli Regionali. Le relative modalità di costituzione e le funzioni dell’Alto Consiglio saranno determinate da apposita legge.

 

Articolo 102

L’Alto Consiglio delle Regioni ha diritto, nell’ambito dei propri doveri e responsabilità, di presentare e sottoporre all’Assemblea Islamica, direttamente o tramite il Governo, progetti di legge, i quali devono essere presi in esame dall’Assemblea stessa.

 

Articolo 103

I governatori delle regioni, delle province, dei distretti, e le altre autorità nominate dal Governo centrale sono obbligati al rispetto delle decisioni dei Consigli locali nei limiti dei poteri di questi ultimi.

 

Articolo 104

Al fine di garantire il principio islamico di giustizia, e di assicurare la comune collaborazione nell’elaborazione dei programmi relativi allo sviluppo economico nei settori della produzione, dell’industria e dell’agricoltura, verranno istituiti Consigli composti dai rappresentanti degli operai, dei contadini, dei dirigenti e degli altri lavoratori; nei settori dell’istruzione, dell’amministrazione e degli altri servizi verranno costituiti Consigli composti dai rappresentanti degli impiegati. Le norme per la costituzione di tali Consigli, e i loro doveri e prerogative, verranno definiti da apposite leggi.

 

Articolo 105

Le decisioni adottate dai Consigli non devono porsi in contrasto con i principi islamici e con le leggi del Paese.

 

Articolo 106

Lo scioglimento dei Consigli è vietato, tranne che nei casi in cui si provi la loro inadempienza alle mansioni previste dalla legge. La prerogativa di verificare le decisioni dei Consigli, e di codificare le procedure per il loro scioglimento o ricostituzione, verrà determinata da apposita legge. Nel caso di controversia riguardante il suo scioglimento, ciascun Consiglio ha diritto di rivolgersi al Tribunale competente, ed il Tribunale ha il dovere di pronunciarsi in merito alla richiesta del Consiglio con procedura d’urgenza.

 

https://www.irancultura.it/iran/costituzione-iran/
PARTE OTTAVA

La Guidao il Consiglio della Guida

 

 

 

Articolo 107

Dopo il Grande Ayatollah Imam Khomeyni, fonte di imitazione nel campo della giurisprudenza  islamica (Marja Taqlid), Guida Suprema della Rivoluzione mondiale Islamicae Fondatore della Repubblica Islamica dell’Iran, eletto comeMarja e Guida Suprema da parte della stragrande maggioranza della popolazione, la scelta della Guida Suprema è affidata al Consiglio degli Esperti, i cui Membri vengono eletti dal popolo. Il Consiglio degli Esperti avvierà le opportune indagini e consultazioni per verificare la competenza di tutti i giuristi islamici32 che abbiano i requisiti fissati dall’Art. 5 e 109 della presente Costituzione. Se riconoscerà uno dei candidati superiore agli altri in uno dei campi della giurisprudenza islamica o della politica, oppure superiore dal punto di vista della popolarità o qualsisasi altra capacità menzionata nell’Art. 109, ne decreterà la nomina a Guida. In alternativa, sceglierà uno dei candidati e gli decreterà la nomina a Guida.

La Guida Supremascelta dal Consiglio degli Esperti33assume la responsabilità della Wilayat-il-Amr e tutte le responsabilità associate a questo ruolo.

La Guida Supremaè uguale a tutti davanti alla legge.

 

 

Articolo 108

La legge che stabilisce il numero e le qualifiche dei Membri del Consiglio degli Esperti, le modalità per la loro elezione, i regolamenti delle sedute del loro Consiglio, limitatamente al primo periodo di attività, sarà elaborata e approvata dalla maggioranza dei giuristi islamici membri del primo Consiglio dei Guardiani, e ratificata dalla Guida. Per i periodi di attività successivi al primo, ogni cambiamento o revisione di tale legge sarà di competenza del Consiglio degli Esperti34.

 

Articolo 109

I requisiti e le qualifiche della Guida Suprema sono i seguenti:

            a) competenza scientifica per emettere sentenze di diritto religioso (fatwa) in qualsiasi questione di giurisprudenza islamica;

            b) essere giusto e timorato di Dio per guidare la Comunità Islamica;

            c) perspicacia in campo politico e sociale, coraggio, ed opportune capacità amministrative.

Nel caso di presenza di più candidati aventi i necessari requisiti, la priorità và al candidato con la maggiore perspicacia politica e giuridica.

 

Articolo 110

Le prerogative ed i doveri della Guida Suprema sono i seguenti35:

            1) determinare le politiche generali della Repubblica Islamica dell’Iran dopo aver consultato il Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato;

            2) supervisionare la corretta esecuzione delle politiche generali dello Stato;

            3) indire i Referendum;

            4) Comandante supremo delle Forze Armate;

            5) dichiarazione dello stato di guerra e di pace, e mobilitazione delle Forze Armate;

            6) nomina, destituzione ed accettazione delle dimissioni delle seguenti cariche:

           a) Giuristi islamici membri del Consiglio dei Guardiani

           b) Suprema autorità giudiziaria

           c) Presidente della Radio-Televisione della Repubblica Islamica dell’Iran

           d) Capo di Stato Maggiore della Difesa

           e) Comandante generale delle Guardie della Rivoluzione Islamica

           f) Comandante generale del Corpo delle forze armate e delle forze dell’ordine

 

            7)  risoluzione delle questioni rilevanti e controverse e coordinamento tra i poteri Legislativo, Esecutivo e Giudiziario;

            8) risoluzione delle questioni rilevanti e controverse dello Stato tramite il Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato nel caso in cui non sia possibile risolverle con le soluzioni già previste;

            9) firma del decreto formalizzante l’avvenuta elezione del Presidente della Repubblica da parte del popolo. Le condizioni di eleggibilità dei candidati alla Presidenza della Repubblica, in conformità alla Costituzione, saranno confermate dal Consiglio dei Guardiani prima delle elezioni stesse; per il primo periodo della Presidenza furono confermate dalla Guida Suprema;

            10) destituzione del Presidente della Repubblica, in considerazione degli interessi nazionali, dopo che la Corte Suprema lo abbia con propria sentenza dichiarato colpevole di violazione dei suoi doveri costituzionali, o dopo che l’Assemblea Islamica abbia votato una dichiarazione di sua incompetenza politica in conformità all'Art. 89;

            11) concessione della grazia o del condono delle pene, secondo i criteri islamici, su proposta del Presidente  dell’Organo Giudiziario.

La Guida Supremapuò delegare alcuni dei suoi poteri e delle sue cariche ad altre persone.

 

Articolo 111

Nel caso in cui si dimostri che la Guida Suprema è inabile ad adempiere ai suoi doveri costituzionali o non risponde più ad uno dei requisiti stabiliti nell’Art. 5 e 109, oppure emerge che sin dall’inizio era privo di alcuni dei requisiti necessari, verrà destituito dall’incarico.

Il compito di verificare e decretare tale incompetenza è responsabilità dei Membri del Consiglio degli Esperti menzionati nell’Art. 108.

In caso di decesso, destituzione o dimissioni della Guida, gli Esperti hanno il dovere di nominare e presentare la nuova Guida Suprema il prima possibile. In attesa della nomina, un Consiglio composto dal Presidente della Repubblica, dal Presidente  dell’Organo Giudiziario e uno dei giuristi del Consiglio dei Guardiani eletto dal Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato, assumono in modo provvisorio tutti i doveri della Guida Suprema, e nel caso in cui uno dei essi dimostri inabilità ad adempiere al suo dovere verrà sostituito da un’altra persona eletta dal Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato, con il consenso della maggioranza dei giuristi islamici membri del Consiglio dei Guardiani.

Il consiglio provvisorio, riguardo ai doveri conferiti dal comma 1, 3, 5 e 10 e i punti “d”, “e” e “f” del comma 6 dell’Art. 110, agisce solo dopo il consenso dei tre quarti dei Membri del Consiglio per il Discernimento dell’Interesse Superiore dello Stato.

Nel caso di inabilità temporanea della Guida Suprema ad adempiere ai suoi doveri a causa di malattia o altro, il consiglio provvisorio menzionato nel presente articolo assumerà le responsabilità e i doveri della Guida.

 

Articolo 112

E’ convocato il Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato su ordine della Guida Suprema nel caso in cui il Consiglio dei Guardiani accerti l’illegittimità delle approvazioni dell'Assemblea Islamica in quanto non conformi alla Legge Islamica o alla Costituzione, mentre l’Assemblea Islamica in conformità all'interesse dello Stato rifiuta il parere del Consiglio dei Guardiani.

E’ inoltre convocato per consultare gli affari che gli vengono presentati dalla Guida Suprema e per compiere tutti i doveri conferitigli dalla presente legge.

Tutti i Membri del Consiglio per il Discernimento dell’Interesse Superiore dello Stato, permanenti e non, vengono eletti da parte della Guida Suprema.

I regolamenti riguardanti il Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato saranno determinati dal Consiglio stesso e approvati dalla Guida Suprema.

 


PARTE NONA

Potere Esecutivo

 

 

Prima Sezione: La Presidenza e i Ministri

 

 

 

Articolo 113

La Presidenzadella Repubblica è la più alta carica ufficiale del Paese dopo quella della Guida Suprema. 

   Il Presidente della Repubblica è responsabile dell’esecuzione della Legge Costituzionale, e dirige il potere esecutivo tranne nei casi di responsabilità diretta della Guida36.

 

Articolo 114

Il Presidente è eletto direttamente dalla popolazione e rimane in carica quattro anni. La sua rielezione è ammessa per un solo periodo consecutivo al primo.

 

Articolo 115

Il Presidente viene eletto fra le personalità di rilievo in campo religioso e politico che siano in possesso dei seguenti requisiti: origine iraniana per nascita da genitori iraniani, nazionalità iraniana, capacità direttive testimoniate da precedenti esperienze, affidabilità e virtù, lealtà nei confronti dei princìpi della Repubblica Islamica dell’Iran e della religione dello Stato.

 

Articolo 116

Coloro che aspirano all’elezione alla carica di Presidente devono presentare ufficialmente la propria candidatura prima dell’inizio delle elezioni. Le norme relative alle modalità di svolgimento delle elezioni verranno determinate con un’apposita legge.

 

Articolo 117

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei voti. Tuttavia, qualora nella prima tornata elettorale nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza, viene indetta una seconda tornata di votazioni nella giornata di venerdì della settimana successiva, e soltanto i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi al primo turno possono partecipare alla seconda elezione.

   Analogamente, nel caso in cui uno o più fra i candidati che abbiano ottenuto il più alto numero di voti al primo turno ritirassero la propria candidatura, tra i rimanenti candidati verrebbero ammessi alla seconda tornata di votazione i due che avessero ottenuto più suffragi nella votazione precedente.

 

Articolo 118

Ai sensi dell’Art. 99 di questa Costituzione, la responsabilità di controllare lo svolgimento delle elezioni presidenziali spetta al Consiglio dei Guardiani. Nel periodo precedente la formazione del primo Consiglio dei Guardiani il compito verrà affidato ad un Organismo appositamente costituito per legge.

 

Articolo 119

L’elezione del nuovo Presidente deve avere luogo almeno un mese prima che si concluda il mandato presidenziale precedente. Nell’intervallo fra l’avvenuta elezione del nuovo Presidente e la conclusione del mandato del suo predecessore, i doveri presidenziali sono responsabilità del Presidente precedentemente in carica.

 

Articolo 120

Nel caso in cui nei dieci giorni precedenti l’elezione si verifichi il decesso di uno dei candidati alla carica di Presidente, la cui eleggibilità sia già stata verificata in base a questa Costituzione, l’elezione stessa viene posticipata di due settimane. La medesima procedura si applica nel caso in cui, durante l’intervallo fra la prima e la seconda tornata di votazioni, si verifichi il decesso di uno dei due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno elettorale.

 

Articolo 121

Il Presidente della Repubblica eletto presta giuramento davanti all’Assemblea Islamica riunita in sessione speciale alla presenza del Presidente dell’Organo Giudiziario e dei Membri del Consiglio dei Guardiani, apponendo la propria firma in calce al seguente testo:

            “Col Nome d’Iddio Clemente e Misericordioso

Io sottroscritto, in qualità di Presidente della Repubblica, dinanzi al sacro Corano e di fronte al popolo iraniano, giuro su Iddio Altissimo e Onnipotente di difendere la religione ufficiale dello Stato, la Repubblica Islamica e la Costituzione del Paese; di consacrare ogni mia forza e capacità al rispetto ed al compimento delle mie responsabilità; di dedicarmi al servizio del popolo e alla dignità del Paese, alla diffusione della religione e della moralità; di tutelare il diritto e diffondere la giustizia; di astenermi da qualsiasi arbitrio; di salvaguardare la libertà e la dignità degli individui e i diritti del popolo riconosciuti a tutti gli individui dalla Costituzione; di non risparmiare alcuno sforzo nel difendere e custodire i confini del Paese tutelandone l’indipendenza politica, economica e culturale. Con l’aiuto di Dio e seguendo l’esempio del Profeta dell’Islam e dei Puri Imam (la pace sia con loro), giuro di onorare con onestà e dedizione il mandato che il popolo mi ha affidato in sacro pegno e di trasmetterlo a chi verrà scelto dal popolo dopo di me”.

 

Articolo 122

Il Presidente della Repubblica, nei limiti dei suoi poteri e dei doveri conferitigli dalla Costituzione o dalle leggi ordinarie, è responsabile delle sue azioni di fronte al popolo, alla Guida Suprema e all’Assemblea Islamica.

 

Articolo 123

Il Presidente controfirma le leggi approvate dall’Assemblea Nazionale ed i risultati dei referendum dopo che essi abbiano seguito l’iter prescritto e siano stati sottoposti al Presidente. Il Presidente li trasmette poi alle autorità competenti responsabili della loro esecuzione.

 

Articolo 124

Il Presidente della Repubblica nell’adempimento del proprio dovere può scegliere dei Vicepresidenti. Il Primo Vicepresidente, in accordo con il Presidente della Repubblica, dirige il Consiglio dei Ministri ed è a sua volta responsabile del coordinamento delle attività degli altri Vicepresidenti. 

Articolo 125

Il Presidente, o un suo rappresentante legale, è incaricato della firma dei trattati, delle convenzioni, degli accordi stipulati dal Governo dell’Iran con i Governi di altri Stati, come pure degli accordi raggiunti negli Organismi internazionali, previa approvazione da parte dell’Assemblea Islamica.

 

Articolo 126

Il Presidente della Repubblica ha la responsabilità diretta della programmazione economica e finanziaria e degli affari amministrativi del Paese, ed ha la facoltà di delegare ad altri l’amministrazione di essi.

 

Articolo 127

Il Presidente della Repubblica, nel caso necessario e con l'approvazione del Consiglio dei Ministri, può nominare uno o più rappresentanti speciali con poteri predefiniti. In questo caso tutte le decisioni del rappresentante avranno lo stesso valore di quelle del Presidente della Repubblica o del Consiglio dei Ministri.

 

Articolo 128

Gli Ambasciatori verrano nominati su proposta del Ministro degli Affari Esteri e con l’approvazione del Presidente della Repubblica. Il Presidente firma le credenziali degli ambasciatori iraniani destinati in altri Stati e riceve le credenziali presentate dagli ambasciatori stranieri in Iran.

 

Articolo 129

E’ prerogativa del Presidente il conferimento dei riconoscimenti onorifici dello Stato.

 

Articolo 130

Il Presidente della Repubblica consegna le sue dimissioni alla Guida Suprema e continua a svolgere i suoi doveri finchè le sue dimissioni non saranno accettate.

 

Articolo 131

In caso di decesso, dimissioni o destituzione del Presidente della Repubblica, o nel caso di malattia nella quale la sua assenza si protragga oltre il periodo di due mesi, oppure nel caso in cui finisca il suo mandato e per qualche ostacolo non sia stato eletto il nuovo Presidente, il suo Primo Vicepresidente, con il consenso della Guida, ha il compito di svolgere i doveri del Presidente della Repubblica e un consiglio composto dal Presidente dell'Assemblea Islamica, il Presidente dell’Organo Giudiziario e il Primo Vicepresidente ha il compito di provvedere ad organizzare l’elezione del nuovo Presidente entro il termine massimo di cinquanta giorni; nel caso di decesso del Primo Vicepresidente oppure di inabilità ad adempiere ai suoi doveri, o nel caso in cui il Presidente della Repubblica non abbia scelto il Primo Vicepresidente, la Guida Suprema affiderà l’incarico ad un’altra persona.

 

 

Articolo 132

Nel periodo in cui la carica presidenziale è assunta dal Primo Vicepresidente oppure da altra persona eletta in conformità dell’Art. 131, non può essere depositata la mozione di sfiducia nei confronti dei ministri o proposto il voto di sfiducia verso qualsiasi ministro, né è lecito procedere a revisioni della Costituzione o proporre un referendum.

 

 

Articolo 133

I ministri vengono scelti dal Presidente della Repubblica e presentati all’Assemblea Islamica per riceverne il voto di fiducia. Con il rinnovo dell'Assemblea non è neccessario chiedere nuovamente il voto di fiducia. Il numero dei ministri e l’ambito delle rispettive competenze e giurisdizioni sono determinati da apposita legge37.

 

Articolo 134

Il Consiglio dei Ministri è presieduto dal Presidente della Repubblica, che vigila sull’attività dei ministri stessi, adotta le misure necessarie al coordinamento delle decisioni del governo - in collaborazione con i ministri - ed applica la legge.

In caso di disaccordo o controversia nei doveri legali di enti statali, purché non sia necessario interpretare o cambiare la legge, la decisione del Consiglio dei Ministri approvata dal Presidente della Repubblica è esecutiva.

Il Presidente della Repubblica è responsabile del proprio operato nello svolgimento delle funzioni del Consiglio dei Ministri davanti all'Assemblea Islamica.

 

Articolo 135

I ministri rimangono in carica fino alla destituzione e fino a quando godono della fiducia dell’Assemblea38.

Il Consiglio dei Ministri, oppure ogni ministro, presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica. Il Consiglio dei Ministri rimane in carica sino alla formazione di un nuovo Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica può nominare un responsabile per un massimo di tre mesi onde adempiere i doveri di ogni Ministero senza ministro.

 

Articolo 136

Il Presidente della Repubblica ha il potere di destituire i ministri. Il nuovo ministro deve quindi ottenere il voto di fiducia dell’Assemblea Islamica.

Nel caso in cui, dopo che il Consiglio dei Ministri abbia ottenuto il voto di fiducia dell’Assemblea, vengano sostituiti la metà dei ministri, il governo deve chiedere di nuovo la fiducia dell’Assemblea.

 

Articolo 137

Ciascun ministro è responsabile, davanti all’Assemblea e al Presidente della Repubblica, del proprio operato nello svolgimento delle proprie funzioni, e nel caso delle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri, è responsabile anche dell’operato degli altri ministri.

 

Articolo 138

Oltre ai casi in cui il Consiglio dei Ministri o un singolo ministro siano competenti e responsabili dell’elaborazione dei regolamenti esecutivi delle leggi, il Consiglio dei Ministri ha il diritto di emanare decreti e regolamenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative, per l’applicazione delle leggi e per l’ordinamento degli organismi amministrativi. Ciascun ministro, nell’ambito delle proprie funzioni e dei decreti del Consiglio dei Ministri, ha la facoltà di elaborare regolamenti ed emettere circolari il cui contenuto non deve essere contrario alla lettera e allo spirito della legge.

Il governo ha la facoltà di concedere l'approvazione di alcuni affari relativi ai suoi doveri a commissioni composte da ministri; dette approvazioni saranno esecutive dopo l'approvazione del Presidente della Repubblica, purchè siano legalmente lecite.

I decreti, regolamenti e approvazioni di tali commissioni, oltre ad essere pubblicati, saranno presentati al Presidente dell'Assemblea Islamica che, nel caso in cui li ritenga contrari alla legge, a sua volta li rimanda al Consiglio dei Ministri per la rivisione.

 

Articolo 139

Qualsiasi proposta di soluzione a controversie riguardanti la proprietà pubblica o governativa o di deferimento delle medesime questioni a un arbitrato è soggetta all’approvazione del Consiglio dei Ministri, e deve essere comunicata all’Assemblea Islamica. Nel caso in cui la controparte nella vertenza sia straniera, o la questione assuma rilevante importanza interna di interesse generale, è necessaria l’approvazione da parte dell’Assemblea Islamica. L’importanza dei singoli casi è specificata da apposita legge.

 

Articolo 140

Qualora il Presidente della Repubblica, i suoi Vicepresidenti o uno dei ministri siano accusati di aver commesso reati comuni, il procedimento giudiziario è di competenza del Tribunale ordinario. Di tale procedimento deve essere informata l’Assemblea Islamica.

 

Articolo 141

Il Presidente, i Vicepresidenti, i ministri e i dipendenti dello Stato non possono svolgere più di un lavoro statale, né possono svolgere alcuna altra attività in enti od organizzazioni il cui capitale sia interamente o in parte di proprietà del governo o di istituzioni pubbliche. Inoltre essi non possono lavorare come avvocati nei tribunali giudiziari, come consulenti legali, Rappresentanti nell’Assemblea Islamica né ricoprire la carica di presidente, direttore amministrativo o membro del comitato direttivo in alcun tipo di società privata, eccettuate le società cooperative di istituzioni e fondazioni. Il divieto non si applica agli incarichi di tipo educativo nelle Università e negli istituti di ricerca.

 

Articolo 142

Il patrimonio della Guida, del Presidente della Repubblica, dei Vicepresidenti, dei ministri del governo, delle loro mogli e dei loro figli sono sottoposti all’ispezione del Presidente dell’Organo Giudiziario prima dell’entrata in carica e dopo il termine del mandato, per verificare che nessuna proprietà sia stata acquisita in modo illegale.

 

https://www.irancultura.it/iran/costituzione-iran/

 

Terza Sezione:L’Esercito

e il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione

 

 

Articolo 143

    L’esercito della Repubblica Islamica dell’Iran ha il compito di difendere l’indipendenza e l’integrità territoriale del Paese e di tutelare il sistema repubblicano islamico della nazione.

 

Articolo 144

L’esercito della Repubblica Islamica dell’Iran è un esercito islamico, a base popolare ed ideologicamente ispirato; esso recluterà persone competenti, fedeli agli ideali della Rivoluzione Islamica e pronte al sacrificio per la loro realizzazione.

 

Articolo 145

Nessuno straniero può essere reclutato nell’esercito o nelle forze di polizia del Paese.

 

Articolo 146

E’ vietata l’installazione in Iran di basi militari straniere anche quando proposta per scopi di pace.

 

Articolo 147

In tempo di pace, il Governo deve servirsi degli uomini e dell’equipaggiamento tecnico dell’esercito in opere di assistenza nei settori dell’educazione scolastica e della produzione curati dai Corpi della Ricostruzione, nel pieno rispetto dei precetti della giustizia islamica, a condizione che la preparazione militare dell’esercito non ne venga danneggiata.

 

Articolo 148

E’ vietato qualsiasi utilizzo a scopo personale dei mezzi dell’esercito, come pure l’uso personale dei suoi membri in qualità di attendenti o autisti o per attività analoghe.

 

Articolo 149

La promozione e la degradazione del personale militare sono regolamentate dalla legge.

 

Articolo 150

Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, fondato nei primi giorni della vittoria di questa Rivoluzione, continua a svolgere le proprie funzioni di difesa della Rivoluzione stessa e delle sue conquiste. Le prerogative e i doveri di tale Corpo in rapporto alle prerogative e ai doveri delle altre forze armate saranno regolamentati dalla legge, che promuoverà la cooperazione fraterna ed il coordinamento di tutte le forze in questione.

 

Articolo 151

In conformità al sacro Versetto coranico “E preparate tutte le forze che potrete raccogliere e i cavalli addestrati per incutere paura al nemico di Allah e vostro e altri ancora che voi non conoscete ma che Allah conosce” (8: 60), il governo ha il dovere di mettere a disposizione di tutto il popolo le opportunità e gli strumenti necessari per l’addestramento militare in base alle norme islamiche, così che tutti i cittadini della nazione siano in grado di provvedere alla difesa armata del Paese e della Repubblica Islamica dell’Iran. Tuttavia, il possesso di armi deve essere autorizzato dalle autorità competenti.

https://www.irancultura.it/iran/costituzione-iran/
PARTE DECIMA

Politica estera

 

 

 

Articolo 152

La politica estera della Repubblica Islamica si fonda sul rifiuto di tutte le forme di dominio o di oppressione, sulla tutela della completa indipendenza ed integrità territoriale del Paese in difesa dei diritti di tutti i musulmani, sul non-allineamento nei confronti delle potenze egemoni e sull’instaurazione di rapporti reciprocamente amichevoli con gli Stati non aggressivi.

 

Articolo 153

E’ vietata la stipula di qualsiasi patto che implichi un’egemonia straniera sulle risorse naturali, economiche, culturali e militari del Paese e su ogni altra sua prerogativa.

 

Articolo 154

La Repubblica Islamicadell’Iran aspira alla felicità degli esseri umani in tutte le società e riconosce l’indipendenza, la libertà ed il governo della giustizia quali diritti universali di cui tutti i popoli del mondo devono godere. Di conseguenza, mentre si asterrà dall’interferire negli affari interni delle altre nazioni, la Repubblica Islamica sosterrà in tutto il mondo ogni lotta legittima di popoli sfruttati contro i loro oppressori.

 

Articolo 155

La Repubblica Islamicadell’Iran può concedere asilo politico ad individui che cerchino rifugio in Iran, con l’esclusione di coloro che, in conformità alle leggi dell’Iran, fossero riconosciuti traditori e criminali.

 

PARTE UNDECIMA

Potere Giudiziario

 

 

 

Articolo 156

Il Giudiziario39 è un potere indipendente che tutela i diritti individuali e collettivi del popolo ed è responsabile dell’amministrazione della giustizia. Il Giudiziario ha inoltre il dovere di adempiere i seguenti compiti:

            1) Inchieste ed emissione di sentenze nei casi di offesa, querela, trasgressione, soluzione dei casi di richiesta di riconoscimento di diritti, composizione di controversie e vertenze, adozione delle opportune decisioni nelle questioni incontestabili stabilite dalla legge.

            2) Consolidamento dei diritti collettivi e promozione della giustizia e delle libertà legittime.

            3) Controllo sulla retta applicazione della legge.

            4) Individuazione dei reati e delle offese, messa in stato di accusa e punizione dei rei ed applicazione delle norme della giustizia islamica.

            5) Adozione delle misure opportune per la prevenzione del crimine e la redenzione dei criminali.

 

Articolo 157

Affinché le responsabilità dell’Organo Giudiziario siano adempiute, nell'ambito giuridico, amministrativo e esecutivo viene incaricato per una durata di cinque anni, da parte della Guida Suprema, un giurista islamico qualificato, esperto di Giurisprudenza Islamica e con opportune capacità amministrative, a Presidente dell’Organo Giudiziario, ovvero la suprema Autorità giudiziaria.

 

Articolo 158

Il Presidente  dell’Organo Giudiziario ha i seguenti compiti:

            1) Creazione delle strutture40 più opportune per l’attuazione di quanto indicato nell’Art. 156.

            2) Elaborazione di disegni di leggi giudiziarie conformi ai principi della Repubblica Islamica.

            3) Assunzione in servizio di giudici di provata competenza ed equità, loro nomina e rimozione dall’incarico, assegnazione di mansioni e trasferimenti, ed altre funzioni amministrative in conformità alla legge41.

 

Articolo 159

L’autorità ufficiale per le indagini su controversie e querele dipende dal Ministero della Giustizia. L’organizzazione e la giurisdizione delle Corti di Giustizia sono stabilite per legge.

 

Articolo 160

Il Ministro della Giustizia è responsabile di tutte le questioni riguardanti i rapporti del potere giudiziario con i poteri legislativo ed esecutivo, e viene eletto tra i candidati proposti dal Presidente  dell’Organo Giudiziario al Presidente della Repubblica.

Il Presidente dell’Organo Giudiziario ha la facoltà di affidare tutti gli affari economici, amministrativi e l’assunzione del personale, ad eccezione dei giudici, al Ministro della Giustizia.

 

Articolo 161

La Corte Suprema42 viene istituita, in base ai criteri stabiliti dal Presidente  dell’Organo Giudiziario, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle leggi nei tribunali, mantenere l’univocità nell’applicazione delle procedure giudiziarie ed adempiere alle responsabilità affidatele dalla legge.

 

Articolo 162

Il Presidente della Corte Suprema ed il Procuratore Generale sono scelti fra i massimi giuristi islamici di provata equità, vengono nominati dal Presidente dell’Organo Giudiziario con la consultazione dei giudici della Corte Suprema e rimangono in carica per cinque anni.

 

Articolo 163

I requisiti e le qualifiche dei membri del sistema giudiziario sono stabiliti per legge in conformità ai principi della giurisprudenza islamica43.

 

Articolo 164

Il giudice non può essere destituito dal suo incarico né provvisoriamente né definitivamente se non a seguito di processo e solo dopo che sia stato accertato un suo reato o infrazione che comporti la destituzione dall’incarico. Il giudice non può essere trasferito dalla sua sede di servizio o destinato ad incarico diverso senza il suo consenso, se non nei casi in cui lo richieda l’interesse generale. Tale decisione deve ottenere l’approvazione da parte del Presidente dell’Organo Giudiziario.

Il trasferimento periodico dei giudici avviene in conformità ai regolamenti generali stabiliti a norma di legge e su decisione del Presidente dell’Organo Giudiziario, dopo aver consultato il Presidente della Corte Suprema e il Procuratore Generale.

 

Articolo 165

Le sessioni dei processi penali hanno luogo in sede aperta ed alla presenza del pubblico con l’eccezione dei casi in cui il tribunale decida che la presenza del pubblico sia incompatibile con la morale comune, e quando, nell’ambito di controversie private, le parti richiedano che il processo abbia luogo a porte chiuse.

 

Articolo 166

Le sentenze dei tribunali devono fondarsi su prove e motivazioni sufficienti ed in forza delle norme e dei principi di legge.

 

Articolo 167

Il giudice ha il dovere di compiere ogni tentativo per individuare nelle leggi codificate le norme applicabili a ciascuna controversia.

   Qualora ciò non sia possibile, egli emette la sentenza più opportuna in riferimento a fonti islamiche degne di fede o a precedenti sentenze e pareri ufficiali emessi da autorità religiose riconosciute44.

   Il giudice non può rifiutarsi di indagare nel merito di alcuna controversia né astenersi dall’emettere la relativa sentenza adducendo a pretesto il silenzio in proposito delle leggi codificate, o loro ambiguità, deficienze o lacune.

 

Articolo 168

Il processo per reati politici e di stampa si svolge nei tribunali giudiziari in sessione aperta al pubblico ed alla presenza di una giuria. Le modalità di scelta dei membri della giuria, i loro requisiti di eleggibilità e la loro giurisdizione, come pure la definizione di reato politico, saranno stabiliti dalla legge in conformità alle norme islamiche.

 

Articolo 169

Nessuna azione né omissione può essere considerata reato in base a una legge entrata in vigore successivamente al suo verificarsi.

 

Articolo 170

I giudici del tribunali giudiziari devono astenersi dall’applicare quei decreti o regolamenti varati dal governo che siano provati contrari alle leggi e alle norme islamiche o travalichino le competenze del Potere Esecutivo. Qualsiasi persona ha il diritto di rivolgersi ai tribunali amministrativi per chiedere l’invalidamento di tali leggi e regolamenti.

  

Articolo 171

Nel caso in cui una persona subisca danno morale o materiale a seguito di errore doloso o colposo commesso da un giudice, e la colpevolezza del giudice sia stata provata, il giudice ne è responsabile in conformità alle norme islamiche. Nel caso in cui il danno sia da ascriversi a responsabilità governativa, esso viene risarcito dal governo. In tali casi l’accusato viene riabilitato.

 

Articolo 172

Per indagare su reati connessi ai doveri specifici, militari o di sicurezza, dei membri dell’Esercito, della Gendarmeria, della Polizia e del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, si istituiscono, in conformità alla legge, tribunali militari incaricati di adempiere a tale funzione. Tuttavia, i reati comuni commessi dai medesimi membri, o i reati da essi perpetrati nella loro funzione di amministrazione della giustizia, vengono giudicati presso i tribunali ordinari. I tribunali militari ed i relativi procuratori sono parte integrante del sistema giudiziario del Paese ed in quanto tali sono soggetti alle normative riguardanti questo sistema.

    

Articolo 173

Il Tribunale Amministrativo viene istituito, sotto il controllo del Presidente  dell’Organo Giudiziario, allo scopo di indagare e sentenziare riguardo a querele e proteste del popolo contro funzionari, membri, strutture o regolamenti del governo, e di accertare i relativi diritti ed amministrare la giustizia. La giurisdizione e le procedure per il funzionamento di questo Tribunale sono determinate per legge.

 

Articolo 174

Per l’attuazione del diritto del potere giudiziario di controllare il corretto svolgimento delle attività e l’opportuna applicazione delle leggi negli uffici amministrativi, viene istituito l’Ispettorato Generale dello Stato, sotto la supervisione del Presidente  dell’Organo Giudiziario. La giurisdizione e le procedure per il funzionamento di questa Istituzione sono determinate dalla legge.

 

PARTE DODICESIMA

la Radio-Televisione

 

 

Articolo 175

Alla Radio-Televisione della Repubblica Islamica dell’Iran deve essere garantita la libertà di parola e di pensiero, in conformità ai principi islamici ed all’interesse del paese.

La nomina e destituzione del Presidente della Radio-Televisione della Repubblica Islamica dell’Iran è di competenza della Guida Suprema. Un consiglio composto dai rappresentanti del Presidente della Repubblica, del Presidente dell’Organo Giudiziario e dell’Assemblea Islamica45supervisionerà le attività della Radio-Televisione.

La legge stabilisce le modalità di gestione e di supervisione di tale attività.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE TREDICESIMA

Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale

 

 

 

Articolo 176

 

Allo scopo di garantire l’interesse nazionale e proteggere la Rivoluzione Islamica, l’integrità territoriale e la sovranità nazionale, viene istituito il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, presieduto dal Presidente della Repubblica con i seguenti compiti:

 

  • Determinare le politiche difensive e di sicurezza del paese in conformità alle politiche generali determinate dalla Guida.
  • Coordinare le attività politiche, d’informazione, sociali, culturali ed economiche del paese relative al piano generale di sicureza e difesa.
  • Utilizo delle risorse materiali e spirituali del paese contro ogni genere di minaccia proveniente dall'interno e dall’esterno del paese.

 

I membri del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale sono:

- I Capi dei tre Poteri dello Stato

- Il Commandante del quartier generale delle forze armate

- Il responsabile della programmazione economica e finanziaria

- Due rappresentati scelti dalla Guida

- I ministri degli Affari Esteri, degli Interni e dei Servizi d’Informazione

- Il Comandante Generale delle Forze Armate e dei Guardiani delle Rivoluzione e, a seconda del caso, il ministro di competenza.

 

Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, in conformità ai suoi doveri, ha facoltà di istituire consigli secondari come il Consiglio di Difesa ed il Consiglio di Sicurezza del paese.

Dirigere i consigli secondari è prerogativa del Presidente della Repubblica o di uno dei membri del Consiglio Supremo nominato dal Presidente della Repubblica.

I limiti dell’adempimento dei doveri e l’esercizio del potere dei consigli secondari sono determinati per legge, e loro riunioni vengono convocate dal Consiglio Supremo.

Le approvazioni del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale diventano esecutive dopo la conferma della Guida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE QUATTORDICESIMA

Revisione della Costituzione

 

 

Articolo 177

 

La revisione della Costituzione nella Repubblica Islamica dell'Iran, nei casi neccessari, si svolge come segue:

 

La Guida Suprema, dopo aver consultato il Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato, in un’ordinanza diretta al Presidente della Repubblica, propone le modifiche o integrazioni della Costituzione al Consiglio per la Rivisione della Costituzione.

Il Consiglio per la Revisione della Costituzione è composto da:

 

  • I Membri del Consiglio dei Guardiani
  • I Capi dei tre poteri dello Stato
  • I Membri permanenti del Consiglio per il Discernimento dell'Interesse Superiore dello Stato
  • Cinque Membri del Consiglio degli Esperti
  • Dieci persone scelte dalla Guida
  • Tre ministri dal Consiglio dei Ministri
  • Tre rappresentanti del potere giudiziario
  • Dieci Rappresentanti dell'Assemblea Islamica
  • Tre rappresentanti universitari

 

La modalità di adempimento ai loro doveri, la scelta dei Membri del Consiglio e le relative condizioni, sono determinate dalla legge.

Le approvazioni del Consiglio, dopo la conferma e la firma della Guida Suprema, devono essere approvate dalla maggioranza assoluta attraverso un referendum.

Per la rivisione della Costituzione non sono necessarie le norme contenute nell'Art. 59.

 

Non sono modificabili gli articoli riguardanti l'islamicità dello Stato, la disposizione delle leggi basandosi sugli insegnamenti e norme islamiche, gli scopi della Repubblica Islamica, l’idea repubblicana dello stato, il ruolo fondamentale della Wilayat-il-Amr e dell’Imamato dell’Ummah e l’amministrare il paese basandosi sul voto del popolo, sulla fede e la religione ufficiale dell’Iran.